SEPARAZIONE PERSONALE: la permanenza del vincolo coniugale ed il dovere di assistenza materiale. L’importanza del tenore di vita in costanza di matrimonio

È pacifico l’orientamento della Giurisprudenza – di legittimità e non – per cui, in sede di separazione – permanga il vincolo coniugale con relativo dovere di assistenza materiale. Pertanto, l’assegno di mantenimento a favore del coniuge – in assenza della condizione ostativa dell’addebito – deve rapportarsi ai cosiddetti “redditi adeguati”, ovvero a quelli necessari al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazionenell’Ordinanza n. 21504 del 27.07.2021, con cui la Corte dichiarava inammissibile il ricorso presentato ed asseriva che “la Corte d’Appello ha correttamente applicato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’articolo 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (e conformi: Cass. n. 12196/17; n. 16809/19).

Non da ultimo, secondo l’attuale Giurisprudenza, al fine di determinare l’entità del mantenimento sarà dirimente anche verificare “l’incremento dei redditi di uno di essi (ovvero di uno dei due coniugi) e del decremento dei redditi dell’altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corsodella convivenza. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell’obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile” (Cfr. Tribunale Torino, Sez. Civ., sent. n. 358 del 01.02.2022).

Quindi, a differenza di quanto accade per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in sede di quantificazione dell’assegno di mantenimento sarà fondamentale, per la difesa del coniuge richiedente la condanna dell’altro in tal senso, ricostruire pedissequamente e dettagliatamente – con tutte le relative risultanze documentali – il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, al fine di vedersi riconoscere l’importo richiesto.

Ed allora è chiaro che il condiviso benessere economico, goduto nel corso del rapporto matrimoniale, potrebbe poi giocare in sfavore di uno dei due coniugi in sede di separazione.

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