Nell’attuale immaginario collettivo le vacanze sono considerate occasione di svago irrinunciabile per evadere dalla quotidianità. Tuttavia, a volte, anche le vacanze possono diventare motivo di stress: un volo cancellato, disservizi durante le attività programmate, divergenza tra l’alloggio prenotato e quello assegnato.
In tal caso, lo sventurato turista potrà agire per il risarcimento del danno non patrimoniale: il cosiddetto danno da vacanza rovinata.
La norma di riferimento è il Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 – cosiddetto Codice del Turismo, che all’art. 33 definisce il concetto di “pacchetto turistico”. Difatti, il presupposto per agire è di aver acquistato un cosiddetto “pacchetto turistico”, ovvero la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, per come meglio precisato al citato art. 33 del Codice del Turismo alla cui lettera integrale si rinvia.
Quanto al concetto di danno, l’art. 46 del predetto Codice del Turismo sancisce che: “nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Dunque, già dal tenore letterale della norma, si comprende che il risarcimento del danno non sarà immediato. In primis, l’inadempimento subito dal turista non dovrà essere di “scarsa importanza”, ovvero il danno dovrà necessariamente superare una certa soglia di tolleranza minima; in secundis, l’occasione perduta dovrà essere irripetibile.
Tali concetti appaiono, a chi scrive, dai confini piuttosto labili: come può individuarsi tale “importanza dell’inadempimento” e/o tale “soglia di tolleranza”? Quale sarebbe “un’occasione irripetibile”?
Facciamo degli esempi. L’occasione unica ed irripetibile potrebbe riconoscersi in un viaggio di nozze – che si presume sarà unico nella vita – o in un viaggio organizzato per altra ricorrenza speciale (e potenzialmente unica) quale una laurea o un anniversario. Tuttavia, a parere di chi scrive, si tratta di definizioni soggette a criteri interpretativi piuttosto liberi e rimessi alla valutazione del Giudice designato: la prevedibile conseguenza è una possibile disparità di trattamento dipendente da tali esiti interpretativi.
Si riporta di seguito una chiarificatrice ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, del 28 dicembre 2024, n. 34780:
“secondo la giurisprudenza di questa Corte il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi, e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (cfr. Cass., 29/11/2023, n. 33276, che ha cassato la sentenza di merito con cui, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, era stato negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo; nello stesso senso v. Cass., 31/05/2024, n. 15352, in cui è stato ribadito che il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio, non consistente in meri disagi o fastidi, legato da un nesso di causalità giuridica all’evento di danno; in precedenza, v. Cass., 12/11/2019, n. 29206);
in tale cornice ricostruttiva, è stato chiarito che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., e, pertanto, è risarcibile all’esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti (Cass., 07/09/2023, n. 26142, in punto di danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell’incendio propagatosi da un terreno limitrofo)”.
Ciò precisato, l’alea di discrezionalità concessa al Giudice si estende ulteriormente all’atto della quantificazione del danno che il turista sia riuscito a provare: detta quantificazione, difatti, verrà effettuata secondo equità quindi secondo l’equo apprezzamento del Giudice il quale potrà far riferimento anche a criteri presuntivi.
Inoltre – come preannunciato – il danno non potrà liquidarsi in re ipsa, bensì dovrà provarsi. L’onere della prova grava ovviamente sullo sfortunato turista: questi dovrà documentare il danno subito (ad esempio: conservando scontrini, prove del disservizio, raccogliendo testimonianze, realizzando report fotografici dell’inadempimento subito e simili). Ma anche sotto questo profilo sorge spontanea una riflessione: per potersi eventualmente tutelare da un futuro danno, il malcapitato turista non dovrebbe “abbassare la guardia” neppure durante la vacanza.
Ed inoltre, come si potranno dimostrare i disagi emotivi derivanti dalla “vacanza rovinata” trattandosi di stati psichici? Un ottimo spunto è stato offerto dalla recente sentenza n. 412 del 21.02.2025, emessa dal Tribunale Civile di Verona (sez. III):
“In tema di contratti di viaggio, deve essere riconosciuto il danno da vacanza rovinata, la cui prova può ritenersi fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento da parte del tour operator del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici del turista, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero”.
Infine, altra circostanza che lo sfortunato turista dovrà considerare è legata alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il già citato art. 46 del Codice del Turismo, al secondo comma, prescrive che lo stesso “si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza”.
