Il fine dichiarato della Legge annuale sulle piccole e medie imprese n. 34 dell’11/03/2026, il cui testo sarà in vigore dal 07.04.2026, sarebbe quello di contrastare il fenomeno sempre più diffuso delle false recensioni online. Il Capo IV della stessa è stato rubricato, letteralmente: “Lotta alle false recensioni”.
In particolare, tale lotta riguarderebbe le recensioni “relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico” (cfr. art. 18) e, in ogni caso, dalle strutture ricettive e turistiche, così da rafforzare contemporaneamente la tutela delle imprese e dei consumatori. Ma una prima domanda sorge spontanea: e se la “falsa” recensione afferisse a servizi resi da imprese operanti in altri settori, ad esempio quello edilizio? La dichiarata “lotta” dovrebbe arrestarsi a causa dell’evidente scelta linguistica del legislatore, con conseguente effetto discriminatorio per le diverse categorie di attività.
Tornando all’esame del testo normativo, il legislatore sembrerebbe aver previsto i requisiti affinché una recensione online possa giudicarsi “lecita”. Tuttavia, non definisce la “falsa recensione” – problema, questo, contro cui dichiara di voler letteralmente “lottare” – bensì, a contrario, si sofferma sul concetto di “recensione vera e lecita” declinato sulla base di formalismi e concetti a dir poco rigidi. Precisamente, la recensione online sarebbe lecita se (cfr. art. 19):
- rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio.
Non è dato sapere quale sia la ratio sottesa alla correlazione tra il predetto termine di trenta giorni e la liceità della recensione. Peraltro, una siffatta previsione pare a chi scrive davvero distante da quanto accade nella realtà fattuale: si pensi a chi rientri da una vacanza e volesse recensire le attività di cui ha goduto o, banalmente, a chi avesse trovato il tempo di redigere la recensione solo dopo qualche settimana da una cena trascorsa al ristorante. Al 31° giorno successivo dal rientro o dalla cena, la recensione pubblicata sulla struttura alberghiera o sul ristorante dovrà intendersi automaticamente falsa!
- sia resa da chi abbia effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni.
- se risponda alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre.
Almeno su questi due requisiti, al momento, non sorgono grandi perplessità.
- se comunque non sia il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefìci o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
Venendo all’esame di questo punto, appare evidente che il legislatore abbia dimenticato un’ingente categoria di recensioni online: quelle rese dagli influencerche, molto spesso, pur avendo utilizzato un prodotto o un servizio hanno contemporaneamente ricevuto sconti, benefici o utilità di altro tipo. Dunque la loro recensione online sarebbe automaticamente falsa? Secondo il legislatore la risposta a tale domanda sarà affermativa nella maggioranza dei casi o, almeno, in tutti quei casi in cui l’influencer di turno abbia ricevuto una qualche utilità dal servizio o dalla struttura recensita – come accade, del resto, quasi sempre!
Inoltre, il legislatore precisa che è “illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione”.
Si prosegue sancendo che il rilascio della documentazione fiscale, corredata alla recensione, debba intendersi come presunzione di autenticità di quest’ultima: altro automatismo che, a parere di chi scrive, ha poco a che fare con la prova dell’autenticità.
Ma vi è di più. Decorsi due anni dalla sua pubblicazione, la recensione online diverrebbe non più lecita “in ragione della significativa mancanza di attualità”. Quindi i concetti di “autenticità” e di “attualità” andrebbero, in modo piuttosto discutibile, di pari passo.
Peraltro, è previsto che il legale rappresentante della struttura protagonista della recensione potrebbe attivarsi per la rimozione della stessa laddove non siano più rispettati i requisiti di liceità, tra cui quello temporale dei due anni dalla pubblicazione. Ecco un altro elemento che denota la poca perspicacia del legislatore: basterebbe attendere due anni per ottenere la rimozione di tutte le recensioni “non gradite”. Ancora una volta si confondono i concetti di “autenticità”, “attualità”, “liceità”. Una recensione non attuale perché mai dovrebbe essere, automaticamente, non lecita e non autentica? Non è dato sapersi.
Tra le disposizioni finali, il legislatore avrebbe previsto il divieto di acquisto e cessione, a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni.
Infine, sarà centrale il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale “sentiti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online” (cfr. art. 21). L’AGCM avrà un ulteriore compito di monitoraggio annuale sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.
Da quanto sinora descritto, appare chiaro che ci siano diverse criticità applicative oltre a considerevoli zone grigie e sovrapposizioni concettuali – si veda la coincidenza tra vetustà ed illiceità della recensione – che il legislatore pare aver sottovalutato.
Allo stato, possiamo (forse) fare affidamento sulle future linee guida demandate all’AGCM, con la speranza che quest’ultima sia in grado di colmare – o quantomeno limitare e correggere – le disattenzioni del legislatore.
