I criteri di revisione dell’assegno divorzile: fatti sopravvenuti e conseguente effettiva alterazione dell’equilibrio economico-patrimoniale imposto dalla sentenza di divorzio

Immaginiamo che, con la sentenza che definisca il divorzio, una parte sia condannata al pagamento di un assegno divorzile in favore dell’ex coniuge oltre al mantenimento della prole e che, successivamente, la condizione dell’obbligato si evolva (ad esempio, per intervenuto pensionamento e conseguente riduzione degli introiti mensili).

In tal caso, sarà possibile ottenere una revisione dell’equilibrio imposto con la sentenza di divorzio anche se passata in giudicato? La risposta è affermativa per il pacifico principio “giudicato rebus sic stantibus”, ma ad alcune condizioni come ha da ultimo chiarito la Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 303/2026 del 07.01.2026.

Preliminarmente, il Giudice adito per la revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato”.

Dunque il Giudice per la revisione dovrà valutare – quale presupposto per l’accoglimento della domanda – se si siano verificati fatti sopravvenuti al giudicato; passerà poi all’esame della fondatezza della domanda, ovvero valuterà l’idoneità di tali fatti ad alterare – in modo effettivo e significativo – l’assetto economico-patrimoniale stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.

Dunque, dovrà accertarsi il nesso di causalità tra i fatti sopravvenuti e la nuova asserita situazione economica instauratasi (cfr. Cass., Sez.. I civ., ord. n. 354 del 10.01.2023).

Non da meno, tale valutazione in sede di revisione dovrà tenere conto della funzione in concreto svolta dall’assegno divorzile – secondo la celebre sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite – ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è finalizzata ad accertare se l’eventuale disparità esistente al momento dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare.

Ed allora, in sede di revisione, il Giudice effettuerà tale comparazione delle condizioni degli ex coniugi, “ma solo nel ristretto ambito reso necessario dagli stessi fatti (sopravvenuti), verificando se quest’ultimi abbiano causato una modifica dell’equilibrio determinato dal provvedimento impugnato, riscontrando il relativo nesso di causalità” (cfr. Cass., Sez. I civ., ordinanza n. 303/2026 del07.01.2026).

Chiariti i presupposti per la revisione, veniamo all’esame del caso affrontato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza n. 303/2026. Ivi si contestava la decisione della Corte di Appello, la quale aveva sensibilmente ridotto l’importo dell’assegno divorzile e del contributo per le spese straordinarie delle figlie, tenuto conto della sola riduzione dell’entrata mensile a seguito del pensionamento del soggetto onerato. Non era stato valutato che l’obbligato avesse ricevuto un’ingente eredità e che (seppur ora pensionato) la sua condizione economico-patrimoniale, considerata nel suo complesso, non avesse subito un cambiamento tale da alterare gli equilibri economici fissati nella sentenza divorzile e, quindi, da giustificare una tale revisione – in riduzione – dell’assegno e del contributo alle spese straordinarie per la prole.

La Suprema Corte, investita della questione, ha ribadito che la revisione della sentenza divorzile possa accogliersi solo laddove si pervenga alla considerazione, certa e provata, che i fatti sopravvenuti allegati dal richiedente la revisione abbiano alterato – ed in che misura – gli equilibri economico-patrimoniali derivanti dalla sentenza di divorzio.

Peraltro, in forza del principio di proporzionalità (tra l’assegno divorzile ed il contributo al mantenimento della prole, rispetto alla capacità reddituale degli ex coniugi), la riduzione e/o l’aumento degli oneri economici imposti dalla sentenza oggetto di revisione dovrà essere direttamente proporzionale alla misura in cui i fatti sopravvenuti abbiano inciso nell’assetto degli equilibri di cui sopra.

Concludendo, eventi successivi alla sentenza definiva – come un cambiamento lavorativo o un diverso reddito dell’obbligato – non determineranno automaticamente una revisione della sentenza divorzile, se non all’esito dell’attenta valutazione sinora descritta.

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