domande frequenti
il nostro Studio
Certamente. Grazie ai giovani Partners con esperienze di studio internazionali, siamo in grado di interloquire ed assistere clienti stranieri. Prestiamo altresì assistenza per la traduzione di atti e contratti, nonché lettere ed intimazioni di pagamento in inglese e spagnolo.
Il nostro Team è in grado di offrire assistenza innanzi agli organi giurisdizionali di tutta Italia, anche grazie ad una fitta rete di collaboratori e domiciliatari di fiducia. È altresì in contatto con studi legali esteri, in particolar modo in Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo.
Certamente, è possibile fare una previsione – di massima – dei costi, tanto giudiziali quanto stragiudiziali. Chiaramente, nel secondo caso, il preventivo sarà più preciso vista la maggior possibilità di ipotizzare quelle che saranno le specifiche attività da svolgere ed i relativi costi.
Diritto Civile
Nonostante il codice di procedura civile stabilisca un iter processuale per ogni tipo di giudizio, non si è mai in grado prevedere, con certezza, la durata di un processo. Difatti, è possibile che le tempistiche siano dilatate a causa di diversi fattori come, ad esempio, l’attività istruttoria, ovvero l’esame delle prove - fase cruciale del processo e che, a seconda del tipo di prove, può dilatare o meno i tempi del giudizio (si pensi ad un processo con numerosi testimoni da ascoltare).
Vista tale aleatorietà delle tempistiche processuali, il Nostro Team predilige – fintanto che sia possibile – la strada stragiudiziale.
È bene precisare che l’obbligazione assunta dall’Avvocato è di mezzi e non di risultato e, pertanto, il professionista non può fornire alcuna garanzia di vittoria. Il Nostro Team è solito impostare un nuovo giudizio rendendo consapevole il proprio cliente dei possibili esiti, soprattutto economici, nell’ottica di un rapporto basato sulla reciproca stima e fiducia.
Le richieste formulate potranno essere accolte o respinte - totalmente o parzialmente - e la regolazione delle spese di lite sarà definita di conseguenza. Gli esiti di un giudizio possono riassumersi schematicamente nei seguenti termini:
- Accoglimento integrale, con condanna alle spese ai danni della controparte;
- Rigetto integrale, con condanna alle spese di lite;
- Accoglimento o rigetto parziale e conseguente regolazione delle spese tra le parti, in base alla parziale soccombenza.
Il Codice Deontologico Forense fissa le regole di condotta cui devono attenersi Avvocati - e praticanti - nello svolgimento della professione, sia nei confronti di altri colleghi che di terzi. L’eventuale violazione delle norme deontologiche comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari più o meno gravi in proporzione alla gravità della violazione commessa.
- I. L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
- II. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
- III. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
- IV. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
- V. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
- VI. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
- VII. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità di compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
- VIII. L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.
- IX. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6,7, e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.
Un’intimazione di pagamento con relativa messa in mora; ricorso per decreto ingiuntivo; atto di precetto (se già in possesso di un valido titolo su cui si fonda il credito) e successivo pignoramento, sono solo alcuni degli strumenti azionabili per il recupero (coattivo) di un credito.
Il Nostro Team vanta grande esperienza nell’ambito del recupero crediti, tanto in via giudiziale che stragiudiziale: negli anni abbiamo conseguito importanti risultati anche attraverso il raggiungimento di accordi transattivi in grado di soddisfare gli interessi di ambedue le parti, creditore e debitore.
Il Nostro Team vanta decennale esperienza anche nella consulenza ed assistenza di debitori in difficoltà: il Nostro obiettivo è quello di conseguire accordi a saldo e stralcio che permettano ai Nostri clienti di limitare le conseguenze di un recupero coattivo – da parte di privati, banche ed istituti di recupero crediti - evitando conseguenze indesiderate, ed a volte irreversibili, quali le diverse forme di pignoramento.
Famiglia
Se tra i coniugi viene raggiunto un accordo in merito ai reciproci rapporti personali e patrimoniali, nonché al rapporto di ciascuno con i figli, sarà possibile una separazione consensuale. Se al contrario, l’accordo in merito a predette condizioni non dovesse raggiungersi sarà necessario rivolgersi al Tribunale: il nostro ordinamento prevede tuttavia la possibilità di raggiungere un accordo anche nel corso del giudizio.
Il Nostro Team è orientato a predilige la via consensuale, nell’ottica di un’ovvia riduzione dei tempi e costi della procedura, nonché di agevolare i rapporti tra i coniugi soprattutto a tutela di eventuali figli della coppia. Difatti, vantiamo discrete capacità nell’operare quella difficile mediazione all’interno della coppia in grado di conseguire accordi che possano incontrare gli interessi di ambedue le parti e, soprattutto, di eventuali minori coinvolti.
Dal 2014 la procedura di negoziazione assistita permette di separarsi o divorziare anche senza ricorrere ad un Tribunale. Grazie ad un Avvocato per parte, la coppia raggiunge un accordo – circa i reciproci rapporti personali e patrimoniali, nonché di ciascuno con i figli – che viene successivamente trasmesso alla Procura della Repubblica per una verifica di regolarità e, una volta ottenuto il nulla osta e/o autorizzazione, si procede alla trascrizione presso i registri dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.
Tale procedura è consentita in presenza di figli, anche se minori, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave. In tali casi, laddove il Procuratore della Repubblica non lo consideri conforme all’interesse dei figli minori, lo trasmette al Presidente del Tribunale affinché convochi le parti nei successivi 30 giorni.
Il Nostro Team vanta grande esperienza in tale settore, avendo concluso con successo separazioni, divorzi e/o successiva modifica delle relative condizioni attraverso tale procedura di negoziazione assistita.
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- - la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
I genitori di un minore – congiuntamente o chi, tra i due, eserciti in via esclusiva la potestà – rappresentano i figli, nati e nascituri, in tutti gli atti civili e ne amministrano i relativi beni. Tuttavia, per quegli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. Tali atti sono ad esempio: accettazione o rinuncia di eredità o legato; accettazione di donazioni; alienazione, dazione di ipoteca o pegno circa beni che siano pervenuti al figlio a qualsiasi titolo; autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore o a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente; autorizzazione ad acquistare o vendere un bene immobile in nome e per conto del minore.
In tali casi, i genitori di un minore – congiuntamente o chi, tra i due, eserciti in via esclusiva la potestà – potranno quindi richiedere tale autorizzazione mediante la presentazione del ricorso previsto dall’art. 320 del codice civile. Il Nostro Team sarà in grado di prestare un’attenta consulenza grazie alla grande esperienza che vanta anche in tal delicato ambito di attività.