domande frequenti

il nostro Studio

Preferibilmente sì. È possibile concordare un appuntamento per via telefonica al numero: 063200505 o per e-mail: info@studiolegalecarliniandpartners.it, anche compilando il form presente sul sito. L’incontro con il professionista potrà svolgersi presso la Nostra sede o anche per via telefonica o telematica, utilizzando gli attuali strumenti digitali quali Whatsapp o Microsoft Teams.

Certamente. Grazie ai giovani Partners con esperienze di studio internazionali, siamo in grado di interloquire ed assistere clienti stranieri. Prestiamo altresì assistenza per la traduzione di atti e contratti, nonché lettere ed intimazioni di pagamento in inglese e spagnolo.

Il nostro Team è in grado di offrire assistenza innanzi agli organi giurisdizionali di tutta Italia, anche grazie ad una fitta rete di collaboratori e domiciliatari di fiducia. È altresì in contatto con studi legali esteri, in particolar modo in Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo.

Certamente, è possibile fare una previsione – di massima – dei costi, tanto giudiziali quanto stragiudiziali. Chiaramente, nel secondo caso, il preventivo sarà più preciso vista la maggior possibilità di ipotizzare quelle che saranno le specifiche attività da svolgere ed i relativi costi.

Diritto Civile

Su iniziativa di una parte che, attraverso un atto redatto dal proprio difensore (nella maggior parte dei casi, citazione o ricorso) formula le proprie domande, ovvero le proprie richieste, all’Autorità Giudiziaria che sia competente - per materia, valore e territorio.

Nonostante il codice di procedura civile stabilisca un iter processuale per ogni tipo di giudizio, non si è mai in grado prevedere, con certezza, la durata di un processo. Difatti, è possibile che le tempistiche siano dilatate a causa di diversi fattori come, ad esempio, l’attività istruttoria, ovvero l’esame delle prove - fase cruciale del processo e che, a seconda del tipo di prove, può dilatare o meno i tempi del giudizio (si pensi ad un processo con numerosi testimoni da ascoltare).

Vista tale aleatorietà delle tempistiche processuali, il Nostro Team predilige – fintanto che sia possibile – la strada stragiudiziale.

È bene precisare che l’obbligazione assunta dall’Avvocato è di mezzi e non di risultato e, pertanto, il professionista non può fornire alcuna garanzia di vittoria. Il Nostro Team è solito impostare un nuovo giudizio rendendo consapevole il proprio cliente dei possibili esiti, soprattutto economici, nell’ottica di un rapporto basato sulla reciproca stima e fiducia.

Le richieste formulate potranno essere accolte o respinte - totalmente o parzialmente - e la regolazione delle spese di lite sarà definita di conseguenza. Gli esiti di un giudizio possono riassumersi schematicamente nei seguenti termini:

  • Accoglimento integrale, con condanna alle spese ai danni della controparte;
  • Rigetto integrale, con condanna alle spese di lite;
  • Accoglimento o rigetto parziale e conseguente regolazione delle spese tra le parti, in base alla parziale soccombenza.

Il Codice Deontologico Forense fissa le regole di condotta cui devono attenersi Avvocati - e praticanti - nello svolgimento della professione, sia nei confronti di altri colleghi che di terzi. L’eventuale violazione delle norme deontologiche comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari più o meno gravi in proporzione alla gravità della violazione commessa.

Nella gestione dei rapporti con il proprio cliente, l’Avvocato ha certamente l’obbligo di fornire al secondo un’informazione completa circa le iniziative – processuali e non – da intraprendere; circa la durata ed i costi (di massima) del processo, nonché dei possibili esiti. Tale diritto/dovere di informazione è espressamente sancito dal Codice Deontologico Forense all’art. 27 per cui:
  1. I. L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
  2. II. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
  3. III. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
  4. IV. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
  5. V. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
  6. VI. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
  7. VII. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità di compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
  8. VIII. L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.
  9. IX. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6,7, e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.
Premesso ciò, il Nostro Team è particolarmente attento nel tessere una relazione professionale trasparente con i propri assistiti, mantenendo un contatto diretto e costante durante l’intera durata della controversia e/o negoziazione di interesse, con l’obiettivo di instaurare un rapporto di reciproca fiducia e stima.

Un’intimazione di pagamento con relativa messa in mora; ricorso per decreto ingiuntivo; atto di precetto (se già in possesso di un valido titolo su cui si fonda il credito) e successivo pignoramento, sono solo alcuni degli strumenti azionabili per il recupero (coattivo) di un credito.

Il Nostro Team vanta grande esperienza nell’ambito del recupero crediti, tanto in via giudiziale che stragiudiziale: negli anni abbiamo conseguito importanti risultati anche attraverso il raggiungimento di accordi transattivi in grado di soddisfare gli interessi di ambedue le parti, creditore e debitore.

Il Nostro Team vanta decennale esperienza anche nella consulenza ed assistenza di debitori in difficoltà: il Nostro obiettivo è quello di conseguire accordi a saldo e stralcio che permettano ai Nostri clienti di limitare le conseguenze di un recupero coattivo – da parte di privati, banche ed istituti di recupero crediti - evitando conseguenze indesiderate, ed a volte irreversibili, quali le diverse forme di pignoramento.

Famiglia

Se tra i coniugi viene raggiunto un accordo in merito ai reciproci rapporti personali e patrimoniali, nonché al rapporto di ciascuno con i figli, sarà possibile una separazione consensuale. Se al contrario, l’accordo in merito a predette condizioni non dovesse raggiungersi sarà necessario rivolgersi al Tribunale: il nostro ordinamento prevede tuttavia la possibilità di raggiungere un accordo anche nel corso del giudizio.

Il Nostro Team è orientato a predilige la via consensuale, nell’ottica di un’ovvia riduzione dei tempi e costi della procedura, nonché di agevolare i rapporti tra i coniugi soprattutto a tutela di eventuali figli della coppia. Difatti, vantiamo discrete capacità nell’operare quella difficile mediazione all’interno della coppia in grado di conseguire accordi che possano incontrare gli interessi di ambedue le parti e, soprattutto, di eventuali minori coinvolti.

Dal 2014 la procedura di negoziazione assistita permette di separarsi o divorziare anche senza ricorrere ad un Tribunale. Grazie ad un Avvocato per parte, la coppia raggiunge un accordo – circa i reciproci rapporti personali e patrimoniali, nonché di ciascuno con i figli – che viene successivamente trasmesso alla Procura della Repubblica per una verifica di regolarità e, una volta ottenuto il nulla osta e/o autorizzazione, si procede alla trascrizione presso i registri dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.

Tale procedura è consentita in presenza di figli, anche se minori, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave. In tali casi, laddove il Procuratore della Repubblica non lo consideri conforme all’interesse dei figli minori, lo trasmette al Presidente del Tribunale affinché convochi le parti nei successivi 30 giorni.

Il Nostro Team vanta grande esperienza in tale settore, avendo concluso con successo separazioni, divorzi e/o successiva modifica delle relative condizioni attraverso tale procedura di negoziazione assistita.

Se il genitore obbligato non corrisponde l’assegno di mantenimento si dovrà procedere con il recupero forzoso mediante notifica di atto di precetto e successivo pignoramento. Il recupero del credito potrà essere più rapido laddove il genitore sia un lavoratore dipendente, procedendosi con un pignoramento presso terzi (ovvero presso il datore di lavoro). Se il genitore obbligato non versa le spese straordinarie, si procederà con ricorso per decreto ingiuntivo. Una volta ottenuto un valido titolo e notificato lo stesso, nel caso dovesse persistere nell’inadempimento, si potrà procedere – anche in questo caso – con il recupero forzoso mediante pignoramento. È altresì prevista la possibilità di presentare una denuncia atteso che il mancato pagamento dell’assegno al figlio è previsto dalla legge come reato. Il Nostro Team assiste attentamente i propri clienti in tale materia così delicata, con il costante fine di tutelare il superiore interesse dei minori coinvolti.
Per regola generale, la casa coniugale viene assegnata considerando l’interesse superiore dei figli: quindi si tende ad assegnarla al genitore presso il quale abiterà il figlio minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Quanto all’affidamento dei figli, la regola generale è quella di un affidamento condiviso nell’ottica di tutelare la cd bi-genitorialità. Infine, quanto all’attuale assegno di mantenimento lo stesso ha una funzione perequativa nell’ottica di una redistribuzione del reddito complessivo dei due coniugi, così che i figli godano del medesimo tenore di vita indipendentemente dal genitore frequentato. Difatti, l’art. 337 ter c.c., al comma IV stabilisce i seguenti criteri: “Ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
  • le attuali esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi i genitori;
  • - la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Il Nostro Team, grazie alla professionalità e specializzazione dei propri Partners - nonché alla loro sensibilità per temi così delicati – saprà prestare la corretta assistenza ai propri clienti, gestendo i rapporti con la controparte in modo tale che gli interessi dei figli eventualmente coinvolti siano posti sempre in primo piano.

I genitori di un minore – congiuntamente o chi, tra i due, eserciti in via esclusiva la potestà – rappresentano i figli, nati e nascituri, in tutti gli atti civili e ne amministrano i relativi beni. Tuttavia, per quegli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. Tali atti sono ad esempio: accettazione o rinuncia di eredità o legato; accettazione di donazioni; alienazione, dazione di ipoteca o pegno circa beni che siano pervenuti al figlio a qualsiasi titolo; autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore o a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente; autorizzazione ad acquistare o vendere un bene immobile in nome e per conto del minore.

In tali casi, i genitori di un minore – congiuntamente o chi, tra i due, eserciti in via esclusiva la potestà – potranno quindi richiedere tale autorizzazione mediante la presentazione del ricorso previsto dall’art. 320 del codice civile. Il Nostro Team sarà in grado di prestare un’attenta consulenza grazie alla grande esperienza che vanta anche in tal delicato ambito di attività.