Con l’epocale sentenza del 27.04.2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che attribuivano ai figli, in via esclusiva, il cognome paterno e, in particolare, l’art. 262 del codice civile nella parte in cui prevede – anzi prevedeva – che, in caso di “riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”. La Corte – che ha depositato in data 31.05.2022 le motivazioni della suindicata pronuncia – ha dichiarato che un siffatto automatismo “si traduce nell’invisibilità della madre”, con conseguente “diseguaglianza tra i genitori, che si riverbera e si esprime sull’identità del figlio”.
Quindi, la regola da ora in avanti sarà che i genitori potranno attribuire al figlio ambedue i cognomi, nell’ordine concordato dai medesimi, oppure decidere di assegnarne uno soltanto – quello materno o quello paterno. In mancanza di accordo, la decisione su quale/i cognome/i attribuire spetterà al Giudice.
Se da un lato un siffatto meccanismo restituisce pari dignità ai genitori, eliminando un automatismo frutto di un retaggio culturale e patriarcale, dall’altro lato non se ne possono ignorare gli effetti collaterali – in parte indesiderati.
Difatti, la stessa Consulta ha sottolineato la necessità ed urgenza di un intervento del legislatore al fine di evitare un temuto effetto moltiplicatore che verrebbe a verificarsi con la scelta di attribuire – di generazione in generazione – vuoi il cognome materno, vuoi quello paterno. Ebbene: quale potrebbe essere la soluzione? Imporre un limite ai cognomi multipli? O prevedere che, ciascun genitore con il doppio cognome, ne trasmetta ai figli solo uno? Ciò sempre che la coppia non decida, a priori, di trasmettere solo uno dei propri doppi cognomi. Diverse potrebbero essere le soluzioni al fine di evitare siffatta ed altrimenti incontrollabile moltiplicazione: certo è che il legislatore dovrà intervenire nell’immediatezza, evitando di procrastinare l’esame della questione alle generazioni future.
Inoltre, non andranno trascurate altre problematiche che, di riflesso, potrebbe comportare un siffatto sistema. Ad esempio, il legislatore – precisa la Corte – dovrà altresì prevedere che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia poi vincolante nella scelta del cognome dei successivi figli della medesima coppia. Se così non fosse, verrebbe leso l’interesse dei primi figli a non vedersi attribuito un cognome diverso da quello di fratelli e sorelle. Insomma, se non si può che essere d’accordo sulla consacrata uguaglianza fattuale e formale dei genitori, non possono trascurarsi i diversi profili su cui dovrà intervenire – nell’immediato – il legislatore.
