È innegabile l’importanza che ricopra la web-reputation vuoi per la persona fisica, vuoi per quella giuridica – locale commerciale, impresa pubblica o privata che sia. La medesima si misura sulla base dei feedback dei rispettivi utenti. Il problema sorge, chiaramente, qualora tali feedback abbiano una connotazione negativa rappresentando l’insoddisfazione rispetto ad un’azienda, un professionista o un prodotto.
Ebbene, è configurabile una forma di tutela verso eventuali feedback immotivatamente (ed esageratamente) negativi? La risposta risiede nel limite, a volte difficile da individuare, tra il diritto di critica e la diffamazione: solo laddove la manifestazione della libertà di pensiero – quale può essere intesa la pubblicazione di una recensione nel web – leda l’altrui (e contrapposto) diritto alla reputazione, allora sarebbe configurabile una duplice tutela e/o responsabilità nei confronti dell’autore della recensione. Una tutela di carattere penale (per il reato commesso ai danni della reputazione) e una di carattere civile (per il conseguente risarcimento del danno arrecato).
È altresì chiaro come non sia operazione agevole quella di comprendere se tale limite sia stato o meno valicato: sarà essenziale un ponderato giudizio di bilanciamento, come anche riconosciuto dalla Giurisprudenza che si è espressa sul punto. E’ interessante esaminare, seppur in pillole, i criteri individuati dal Tribunale di Roma – in persona del Giudice Dott.ssa Pratesi – nella sentenza del 21.09.2022, r.g. n. 17278/2020.
Secondo il Tribunale Romano “il diritto di critica, per sua natura (si pensi alla critica cinematografica letteraria o artistica), contempla anche la possibilità di una legittima espressione di aperto dissenso o disfavore, che non deve trasmodare in gratuita invettiva, nella rappresentazione di circostanze artatamente falsate, o nell’uso di toni o termini apertamente irriguardosi e lesivi della dignità; in tal senso è dunque possibile che le opinioni veicolate “on-line” (cd. feedback degli utenti) integrino ipotesi di diffamazione. Ai fini del giudizio di bilanciamento (…), si deve comunque tener conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti bensì siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Cass. Sez. V n. 4853/2016)”.
Prosegue il Giudice adito precisando che “il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Cass. Sez. V n. 36045/2014)”.
Peraltro, precisa il Tribunale che, nel contesto di un pubblico esercizio, il diritto di critica vede dilatare automaticamente i propri confini: il tutto, però, a discapito della reputation di chi tale servizio lo offre. La ragione di tale maggiore libertà risiederebbe – spiega il Tribunale – nel fatto che colui che esercita un’attività commerciale accetta, implicitamente, il rischio che la propria clientela non sia soddisfatta e che, per tal motivo, esprima giudizi non positivi. E, del resto, i comuni utenti – non essendo giornalisti professionisti o tecnici del settore – possono esprimersi senza l’altrimenti dovuto rigore tecnico-espositivo.
Ed allora, è bene sottolineare che secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale, non sempre l’utilizzo di toni aspri, polemici o di linguaggio gergale, anche “colorito”, sarà giuridicamente attaccabile. Il tutto purché tali espressioni, seppur sferzanti, non siano mai volgari o costituiscano un insulto gratuito.
A parere di chi scrive, la tesi giurisprudenziale sinora riportata – soprattutto in merito alla dilatazione della libertà di critica nel contesto di un’attività commerciale – è solo in parte condivisibile: difatti, i confini della tutela in favore di chi “subisce” l’altrui libertà di pensiero appaiono – ad oggi – ancora sottili e non identificabili secondo precisi criteri.
Si conclude, quindi, ribadendo il sottile confine tra configurabilità o meno di tutela in simili ipotesi. Il web è ad oggi il veicolo più potente quando si parla di reputation ma, allo stesso tempo, costituisce – assieme al mondo dei social media – un manifesto pericolo per la medesima.
