La riforma del processo civile ha modificato anche l’art. 543 c.p.c., integrato da due ulteriori commi – aggiunti dopo il quarto – che statuiscono un nuovo onere a carico del creditore. In particolare, dal 22 giugno 2022:
-il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, dovrà notificare al debitore ed al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo – con indicazione del numero di ruolo assegnato – e, successivamente, dovrà depositare l’avviso notificato nel corrispondente fascicolo dell’esecuzione. Saranno causa di inefficacia del pignoramento vuoi la mancata notifica dell’avviso, vuoi il mancato deposito della stessa; -laddove il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produrrà solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non sia stato notificato o depositato l’avviso.
Ciò posto, si è inizialmente dibattuto sulle modalità di tale nuova notifica in difetto di un’espressa previsione legislativa sul punto. Dibattito che ha costretto il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di Roma Antonino Galletti a presentare un’istanza di riesame sulla nota DOG del 20.09.2022, in merito all’interpretazione dell’art. 543 c.p.c. offerta dal Ministero della Giustizia per cui siffatta attività di notifica competerebbe agli Ufficiali Giudiziari, dovendosi inquadrare tale attività “nell’ambito dell’esecuzione forzata”. Ebbene, siffatta opinione non ha incontrato l’apprezzamento degli studiosi della materia, né degli operatori del Diritto.
A parere di chi scrive non poteva, difatti, essere condivisa: immediato è stato il paragone con un’analoga disposizione – ovvero l’“avviso ai creditori iscritti” di cui all’art. 498 c.p.c. – il quale prescrive un adempimento similare e da sempre assolto mediante ordinaria attività notificatoria. Solo con nota dell’8.11.2022, il Ministero della Giustizia ha chiarito il tenore letterale della precedente nota del 20.09.2022: quest’ultima lascia immutata la facoltà dell’avvocato di procedere alla notifica in proprio del suddetto avviso. Sarà dunque possibile per l’avvocato notificare l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, previsto dal novellato art. 543 c.p.c., sia in proprio – a mezzo pec o del servizio postale – sia, ovviamente, a mezzo Unep (sportello esecuzioni).
Chiarimento, quest’ultimo, assolutamente condivisibile.
