L’attribuzione del beneficio di una percentuale del TFR all’ex coniuge non è “un esproprio illegittimo” bensì “uno strumento per attuare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi”:così si è espressa la Suprema Corte nella recentissima Ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025, incentrata sull’esame dell’art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 della legge n. 74 del 1987.
Il predetto articolo prevede che: “(i)l coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Di tal modo, il legislatore ha esteso l’ambito dei diritti di tipo patrimoniale in capo al coniuge divorziato al verificarsi di tre presupposti: 1) il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; 2) il mancato passaggio a nuove nozze del coniuge richiedente; 3) la titolarità, in capo a questi, dell’assegno divorzile ex art. 5, comma 6.
La Cassazione ha chiarito la ratio sottesa a tale norma, ovvero “il rispetto della solidarietà economica che si instaura tra i coniugi durante la convivenza e rispondente alla stessa natura giuridica dell’indennità di liquidazione percepita a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro”.
Dunque la spettanza del TFR dipende dalla titolarità dell’assegno divorzile il quale, a sua volta, si distingue in una componente/funzione assistenziale (nel caso in cui il coniuge beneficiario non abbia i mezzi adeguati per una dignitosa esistenza e non possa procurarseli per ragioni oggettive) ed una componente/funzione compensativo-perequativa (per compensare i sacrifici fatti durante la vita matrimoniale).
Tuttavia tale distinzione – assistenziale, perequativo/compensativa – si perde in sede di assegnazione del TFR o, meglio, non rileva nella valutazione del Giudice. La Suprema Corte ha precisato che “il giudice non può (…) inserire una distinzione, all’interno della disposizione, parametrata sulla funzione in concreto rivestita dall’assegno stesso, fino al punto di escludere la partecipazione alla quota di trattamento di fine rapporto là dove l’assegno post-matrimoniale, di importo modesto, sia stato accordato sulla base di una esigenza assistenziale pura, senza che ricorresse anche una esigenza compensativa o perequativa”.
Dunque si riconosce al Giudice di merito un margine di elasticità piuttosto elevato. Del resto, pensare il contrario non rispetterebbe la ratio della norma.
Più precisamente l’assegnazione di una quota del TFR rappresenta “uno strumento per attuare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi”, finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio. Ciò risponde alla più generale finalità di riconoscere una misura di protezione e di solidarietà a tutela del coniuge debole titolare di assegno di divorzio.
Concludendo, la filosifia sottostante è quella di ritenere che la retribuzione goduta da un coniuge – e corrisposta, parzialmente, in via differita – sia stata possibile anche grazie ad un regime familiare improntato alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla contribuzione ai bisogni della stessa.
