Assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne: versamento diretto solo a seguito dell’intervento del Giudice, previa istanza del figlio in tal senso

In materia di mantenimento in favore del figlio maggiorenne disposto a seguito di separazione e/o divorzio a carico del genitore non convivente, si potrebbe ipotizzare che – attesa la maggiore età, originaria o sopravvenuta del beneficiario – il contributo economico debba versarsi direttamente al figlio, in luogo del genitore convivente. Opinione, quest’ultima, erronea.

La Giurisprudenza è chiara sul punto riconoscendo che il Giudice possa disporre il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne solo su istanza del figlio stesso (Cfr. Cass. sent. n. 25300/2013); il coniuge obbligato al mantenimento non può, quindi, chiedere di versarlo o provvedere, di sua sponte, a versarlo direttamente al figlio.

Precisamente:“il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante” (Cfr. Cass., Sez. I civ., sent. n. 25300 dell’11.11.2013).

Recente e pacifica Giurisprudenza si è altresì espressa in merito all’art. 337-septies, comma I, c.c. precisando che il medesimo “non consente dubbi sul fatto che il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria” (Cfr. Cass., Sez. I civ., ordinanza n. 9700 del 13.04.2021).

E – si precisa – tale soluzione è applicabile sia al caso in cui il figlio fosse già maggiorenne al momento della separazione o del divorzio, sia al caso in cui la maggiore età sia sopravvenuta. Difatti, la Corte di Cassazione (Cfr. ordinanza n. 9700 del 13.04.2021) ha chiarito che il creditore della prestazione, così come indicato dal provvedimento di separazione, non può essere modificato dalle parti. La possibilità per l’obbligato – padre o madre non conviventi – di versare l’assegno direttamente al figlio è subordinata ad un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione (o di divorzio).

I genitori, quindi, non possono decidere che il padre o la madre versi il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, anziché all’altro genitore, senza un provvedimento giudiziale in tal senso. Per tale motivo, con la decisione succitata – e nonostante la dimostrazione dell’accordo intercorso tra le parti – veniva respinta l’opposizione al precetto formulata da un uomo contro la ex moglie (la quale gli aveva intimato il pagamento di oltre € 22.000,00 a titolo di arretrati, somme che l’uomo aveva tuttavia corrisposto direttamente al figlio maggiorenne). Sul punto, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non poteva avere l’effetto di autorizzare il debitore a versare l’assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che avesse modificato, su istanza di quest’ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione”.

Ed allora, la Suprema Corte motivava la succitata decisione argomentando che il padre opponente aveva commesso due errori interpretativi, ovvero:

  • che il creditore (la madre, in questo caso) e il debitore dell’assegno di mantenimento (il padre) potessero modificare le statuizioni contenute nella sentenza di separazione;
  • che tale facoltà fosse confermata dal legislatore ai sensi dell’art. 337 septies, I comma, c.c..

Muovendo da tali errori interpretativi, la Corte di Cassazione ribadiva che “la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti”.

Pertanto – si conclude –  un accordo tra i genitori non può modificare la persona del creditore o del debitore come stabiliti nel provvedimento giurisdizionale. Dunque, la corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente in favore del figlio maggiorenne sarà valida, con conseguente efficacia liberatoria per il debitore, solo previa richiesta del figlio stesso ed a seguito di un provvedimento giurisdizionale in tal senso.

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