Il D.L. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 con decorrenza dal 25.03.2012, recante“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, ha introdotto all’interno del Codice della nautica da diporto alcune disposizioni di semplificazione. Di nostro interesse è l’articolo 59-ter del citato decreto, che ha aggiunto al D. Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) l’articolo 49-bis il quale disciplina il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la previsione di uno speciale regime fiscale dei proventi derivanti da tale attività che, al ricorrere di determinate condizioni, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva.
Ebbene, il citato articolo 49-bis del D. Lgs 171/2005 al comma 1 stabilisce che: “al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto (…), iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità”.
Esaminiamo nel merito la disciplina.
In primis, detta attività di noleggio occasionale non può costituire, per espressa definizione legislativa, un “uso commerciale dell’unità” ed i proventi, solo laddove la durata dei contratti non superiori complessivamente i 42 giorni, possono essere assoggettati ad una imposizione sostitutiva del 20% con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute.
Come accennato, la possibilità del noleggio occasionale è stata prevista solo per due delle tre categorie di unità da diporto, con esclusione dei natanti:
- quanto alle imbarcazioni da diporto, il comando e la condotta possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con l’unico requisito del possesso – da almeno tre anni – della patente nautica, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Si precisa che la previsione del requisito temporale dei tre anni è stata aggiunta dal D. Lgs. 160/2020 (Cfr art. 20 – testo in vigore dal 22.12.2020);
- quanto alle navi da diporto, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto; inoltre, laddove sia impiegato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono ricomprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio (con conseguente applicazione della relativa disciplina).
Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale od in copia conforme.
Inoltre, la regolarità del noleggio è subordinata alla previa comunicazione – mediante modalità telematiche – all’Agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail nel caso di impiego di personale.
Ma veniamo alla ratio della norma. Come espressamente dichiarato, l’intervento legislativo è stato adottato “al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico”: in tal modo, agli Armatori sarebbe stata riconosciuta l’opportunità di rientrare dei costi di gestione e manutenzione delle proprie unità, noleggiando le stesse nei periodi di inutilizzo personale.
Tuttavia, pare a chi scrive che il legislatore abbia raggiunto il predetto scopo solo parzialmente.
Difatti, come accennato, il noleggio occasionale è consentito unicamente per le imbarcazioni o navi da diporto iscritte nei registri nazionali (Cfr. art. 49-bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171), restando dunque esclusi i natanti. Seguendo la ratio della norma, può effettivamente riconoscersi che i costi di gestione e manutenzione di un natante siano ridotti rispetto agli altri due tipi di unità da diporto: ciononostante, non può non evidenziarsi una disparità di trattamento e, si azzarda, un vuoto normativo per tale terza categoria. Il tutto a discapito dei relativi Armatori i quali, pur non utilizzando i propri natanti per lunghi periodi all’anno, ne dovranno comunque sopportare i relativi costi e spese senza poter contare su un loro successivo recupero per il tramite di attività quali il noleggio occasionale.
Secondo la dottrina, un escamotage per poter ovviare a tale “difetto di tutela” per la categoria dei natanti, è stato sinora rinvenuto nell’immatricolazione degli stessi che, di conseguenza, verrebbero categorizzati come imbarcazione da diporto e, per l’effetto, rientrerebbero in una delle categorie autorizzate al noleggio occasionale. Trattasi, tuttavia, di prassi pressoché rara in quanto comportante anch’essa costi che non ne rendono appetibile la percorribilità.
E, non da ultimo, lo speciale regime fiscale dei proventi derivanti da tale attività è riservato unicamente a quelli derivanti da contratti non superiori a complessivi 42 giorni: altra limitazione che appare allo Scrivente in contrasto con la dichiarata ratio della novità normativa. Peraltro, si ipotizza che siffatta limitazione potrà dare adito a prevedibili “noleggi occulti” protratti oltre il limite temporale stabilito.
Concludendo, atteso che il dichiarato scopo del legislatore sarebbe stato quello di agevolare il mondo della nautica ed il turismo nautico – quindi di infondere fiducia negli Armatori – non si comprende la scelta di escludere la categoria dei natanti da siffatta opportunità di noleggio occasionale laddove il legislatore avrebbe potuto, al contrario, estendere il favor a tutte le tre categorie di unità da diporto e, magari, graduarne la portata sulla base (ex plurimis) dell’esosità dei costi di manutenzione della specifica unità. Identica osservazione per la limitazione temporale dei 42 giorni complessivi per accedere allo speciale regime fiscale: tenendo conto che nella maggioranza dei casi le unità da diporto vengono impiegate, per utilizzo personale, pressoché per qualche settimana nel periodo estivo e che, per il resto dell’anno, non sono che una spesa per gli Armatori, deve intendersi davvero limitante, nonché poco appetibile, l’imposizione dei 42 giorni complessivi.