L’articolo 2704 c.c. enumera una serie di ipotesi – non tassative – nelle quali la data di una scrittura privata, nonostante non sia desumibile automaticamente dall’autenticazione della firma, possa ad ogni modo calcolarsi come accaduta precedentemente ad un determinato giorno, allo scopo di tutelare i terzi non presenti alla stesura. Difatti, è chiaro che l’importanza di individuare una data certa di una scrittura aumenti per i soggetti terzi, in quanto la sussistenza o meno di un loro diritto può dipendere dal sorgere di un altro: prior in tempore, potior in iure.
Così l’art. 2704 c.c. enumera quali fatti anteriori alla sottoscrizione e dai cui computare – per i terzi – la data di una scrittura, rispettivamente: la registrazione; la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di coloro che l’hanno sottoscritta; la riproduzione in atti pubblici del contenuto della scrittura. Il legislatore conclude con una formula di chiusura per cui la data può dedursi, altresì, “dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.
Se, quindi, è pacifico che l’elencazione dei fatti da cui computare la data di una scrittura privata non sia da intendersi come tassativa, ben potendo considerarsi altri fatti equipollenti – quali, ad esempio, l’esecuzione del contratto consacrato nella scrittura in quanto tale esecuzione ne presuppone la conclusione; o il timbro postale apposto su un foglio formante un corpo unico con quello che contiene la scrittura privata non autenticata – potrebbe invero discutersi circa l’anteriorità o posteriorità del fatto de quo rispetto alla scrittura privata.
Ebbene, vuoi il legislatore vuoi la maggioritaria Giurisprudenza di legittimità sono in linea nel riconoscere che il fatto debba essere successivo alla scrittura, così da provarne l’anteriorità della relativa sottoscrizione. Tuttavia, parte della dottrina avrebbe tentato di dare prova della data anche mediante circostanze oggettive esterne ma anteriori, al fine di provare la (necessaria) posteriorità della sottoscrizione. Tale dottrina ha però incontrato l’approvazione di parte minoritaria della giurisprudenza (Cfr. Cass., Sez. VI civ., ordinanza n. 4104 del 16.02.2017: “l’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificatamente indicati dall’art. 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità – o, eventualmente, la posteriorità – della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata”).
Allo stato, atteso il tenore letterale del codice e l’attuale orientamento della Suprema Corte, non può che concludersi circa la necessaria posteriorità del fatto idoneo a stabilire in modo certo l’anteriorità della sottoscrizione della scrittura privata d’interesse.