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Diritto Penale

Cosa significa essere indagato / imputato?

L’indagato è colui che è formalmente sospettato di aver commesso un reato. La qualità di indagato si assume nel momento in cui il proprio nominativo viene iscritto all’interno del registro delle notizie di reato conservato in ogni Procura della Repubblica. Riveste la qualità di imputato, invece, la persona alla quale è attribuito il reato nel momento in cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale (ad. es. con la richiesta di rinvio a giudizio).

Come posso sapere se sono indagato o comunque coinvolto in un procedimento penale?

È possibile avanzare un’istanza presso la Procura territorialmente competente per richiedere informazioni in merito alla eventuale pendenza di procedimenti penali a proprio carico oppure procedimenti nei quali si è iscritti come persone offese.

Qual è la differenza tra denuncia e querela?

Sia la denuncia che la querela sono mezzi attraverso i quali l’Autorità Giudiziaria viene a conoscenza di un fatto di reato o che si presume essere tale. Bisogna premettere che, per legge, alcuni reati (ad es., la diffamazione) sono perseguibili solo attraverso la querela, che è l’atto con il quale la persona offesa dal reato chiede espressamente all’Autorità Giudiziaria la punizione del colpevole. Altri reati invece (ad es., la rapina) non richiedono questa manifestazione della volontà della persona offesa, in quanto lo Stato ritiene che debbano essere puniti a prescindere dal fatto che la persona offesa lo voglia o meno. Questi reati sono detti “procedibili d’ufficio” e possono essere oggetto di denuncia o di qualsiasi altra forma di comunicazione all’Autorità Giudiziaria. Altro importante elemento distintivo è il limite temporale: la querela, infatti, deve essere presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato; la denuncia, invece, potrà essere presentata anche successivamente ai tre mesi. Se il delitto denunciato è previsto dalla legge come procedibile a querela, la sola denuncia non sarà sufficiente.

Sono stato convocato dalla polizia per un’elezione di domicilio: cosa significa?

L’elezione di domicilio è il primo atto attraverso il quale la persona sottoposta ad indagini viene a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico. Comporta la necessità di dichiarare o eleggere un domicilio presso il quale ricevere tutte le notifiche relative al procedimento in corso e di nominare un difensore.

Ho ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari: cosa devo fare?

L’avviso previsto dall’art. 415bis del Codice di Procedura Penale è notificato all’indagato per comunicargli che sono state concluse le indagini preliminari nei suoi confronti, e contiene la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede. Dal giorno in cui è stato notificato detto avviso, decorre per l’indagato un termine di venti giorni per prendere visione della documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero, per presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni compiute dal difensore, per richiedere al Pubblico Ministero il compimento di ulteriori atti di indagini, per chiedere di rilasciare dichiarazioni o di essere sottoposto ad interrogatorio.

Cos’è il patrocinio a spese dello Stato e come posso usufruirne?

Il gratuito patrocinio è l’istituto che consente a tutti i cittadini meno abbienti, in possesso di determinati requisiti di reddito, di usufruire della tutela legale senza l’onere di farsi carico di tutte le spese. Per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, è necessario che il proprio reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superi una determinata soglia, al momento prevista ad 11.746,68 €.

Sono stato citato come testimone in Tribunale: sono obbligato a comparire?

Sì, a meno che io non comunichi tempestivamente la presenza di un legittimo impedimento, segnalandone le ragioni. Nel caso in cui, invece, il testimone regolarmente citato non compaia dinnanzi al Tribunale, il giudice, ai sensi dell’art. 133 c.p.p., potrà disporne l’accompagnamento coattivo, oltre a condannarlo al pagamento di una somma da €51 ad €516 in favore della cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Chi è il difensore d’ufficio? Deve essere retribuito?

L’art. 24 della Costituzione sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa. In particolare, nel processo penale, la difesa tecnica, vale a dire quella prestata da un professionista, è obbligatoria. Per questo motivo, il primo comma dell’art. 97 del Codice di Procedura Penale prevede che “l’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore d’ufficio”. Il difensore d’ufficio è un professionista, iscritto ad un apposito elenco istituito presso il Consiglio dell’Ordine Forense di appartenenza, che viene nominato dall’Autorità Giudiziaria al fine di prestare assistenza al soggetto sprovvisto di un difensore di fiducia. È importante non confondere la difesa d’ufficio con il patrocinio a spese dello Stato: l’assegnazione di un difensore d’ufficio non dipende dal reddito, e l’assistito ha l’obbligo di retribuire il legale assegnato, salvo che sia in possesso dei requisiti per accedere all’istituto del gratuito patrocinio.