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	<title>News &#8211; Studio Carlini Consulting</title>
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	<description>Un gruppo di professionisti per un business che guarda al futuro. il tuo.</description>
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	<title>News &#8211; Studio Carlini Consulting</title>
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	<item>
		<title>Legge annuale sulle piccole e medie imprese: una dichiarata lotta contro le false recensioni online. Svolta epocale o tentativo fallito?</title>
		<link>https://www.studiolegalecarlini.it/legge-annuale-sulle-piccole-e-media-imprese-una-dichiarata-lotta-contro-le-false-recensioni-online-svolta-epocale-o-tentativo-fallito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarliniDev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Il fine dichiarato della Legge annuale sulle piccole e medie imprese n. 34 dell’11/03/2026, il cui testo sarà in vigore dal 07.04.2026, sarebbe quello di contrastare il fenomeno sempre più diffuso delle false recensioni online. Il Capo IV della stessa è stato rubricato, letteralmente: “Lotta alle false recensioni”. In particolare, tale lotta riguarderebbe le recensioni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il fine dichiarato della Legge annuale sulle piccole e medie imprese n. 34 dell’11/03/2026, il cui testo sarà in vigore dal 07.04.2026, sarebbe quello di contrastare il fenomeno sempre più diffuso delle false recensioni online. Il Capo IV della stessa è stato rubricato, letteralmente: <em>“Lotta alle false recensioni”</em>.</p>



<p>In particolare, tale lotta riguarderebbe le recensioni <em>“relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle <strong>imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico</strong>”</em> (cfr. art. 18) e, in ogni caso<strong>, dalle strutture ricettive e turistiche</strong>, così da rafforzare contemporaneamente la tutela delle imprese e dei consumatori. Ma una prima domanda sorge spontanea: e se la “falsa” recensione afferisse a servizi resi da imprese operanti in altri settori, ad esempio quello edilizio? La dichiarata “lotta” dovrebbe arrestarsi a causa dell’evidente scelta linguistica del legislatore, con conseguente effetto discriminatorio per le diverse categorie di attività.</p>



<p>Tornando all’esame del testo normativo, il legislatore sembrerebbe aver previsto i requisiti affinché una recensione online possa giudicarsi <strong><em>“lecita”</em></strong>. Tuttavia, non definisce la “falsa recensione” – problema, questo, contro cui dichiara di voler letteralmente “lottare” – bensì, <em>a contrario</em>, si sofferma sul concetto di <em>“recensione vera e lecita”</em> declinato sulla base di formalismi e concetti a dir poco rigidi. Precisamente, la recensione online sarebbe<strong> lecita se</strong> (cfr. art. 19):</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>rilasciata <strong>non oltre trenta giorni</strong> dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio.</em></li>
</ul>



<p>Non è dato sapere quale sia la <em>ratio </em>sottesa alla correlazione tra il predetto termine di trenta giorni e la liceità della recensione. Peraltro, una siffatta previsione pare a chi scrive davvero distante da quanto accade nella realtà fattuale: si pensi a chi rientri da una vacanza e volesse recensire le attività di cui ha goduto o, banalmente, a chi avesse trovato il tempo di redigere la recensione solo dopo qualche settimana da una cena trascorsa al ristorante. Al 31° giorno successivo dal rientro o dalla cena, la recensione pubblicata sulla struttura alberghiera o sul ristorante dovrà intendersi automaticamente falsa!</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em>sia resa <strong>da chi abbia effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni</strong>.</em></li>



<li><strong><em>se risponda alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre</em></strong><em>.</em></li>
</ul>



<p>Almeno su questi due requisiti, al momento, non sorgono grandi perplessità.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><em>se</em></strong><em> comunque <strong>non sia il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefìci o altra utilità</strong> da parte del fornitore o dei suoi intermediari.</em></li>
</ul>



<p>Venendo all’esame di questo punto, appare evidente che il legislatore abbia<strong> dimenticato un’ingente categoria di recensioni online</strong>: quelle rese dagli<strong> <em>influencer</em></strong>che, molto spesso, pur avendo utilizzato un prodotto o un servizio hanno contemporaneamente ricevuto sconti, benefici o utilità di altro tipo. Dunque la loro recensione online sarebbe automaticamente falsa? Secondo il legislatore la risposta a tale domanda sarà affermativa nella maggioranza dei casi o, almeno, in tutti quei casi in cui l’influencer di turno abbia ricevuto una qualche utilità dal servizio o dalla struttura recensita – come accade, del resto, quasi sempre!</p>



<p>Inoltre, il legislatore precisa che è <em>“illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione”.</em></p>



<p>Si prosegue sancendo che il <strong>rilascio della documentazione fiscale</strong>, corredata alla recensione, debba intendersi come <strong>presunzione di autenticità</strong> di quest’ultima: altro automatismo che, a parere di chi scrive, ha poco a che fare con la prova dell’autenticità.</p>



<p>Ma vi è di più. <strong>Decorsi due anni</strong> dalla sua pubblicazione, <strong>la recensione online diverrebbe non più lecita</strong> <em>“in ragione della significativa mancanza di attualità”</em>. Quindi i concetti di <strong><em>“autenticità</em>”</strong> e di <strong><em>“attualità”</em></strong> andrebbero, in modo piuttosto discutibile, di pari passo.</p>



<p>Peraltro, è previsto che il legale rappresentante della struttura protagonista della recensione potrebbe <strong>attivarsi per la rimozione della stessa laddove non siano più rispettati i requisiti di liceità, tra cui quello temporale dei due anni dalla pubblicazione</strong>. Ecco un altro elemento che denota la poca perspicacia del legislatore: basterebbe attendere due anni per ottenere la rimozione di tutte le recensioni “non gradite”. Ancora una volta si confondono i concetti di “autenticità”, “attualità”, “liceità”. Una recensione non attuale perché mai dovrebbe essere, automaticamente, non lecita e non autentica? Non è dato sapersi.</p>



<p>Tra le disposizioni finali, il legislatore avrebbe previsto il divieto di acquisto e cessione, a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni.</p>



<p>Infine, sarà centrale il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale <em>“sentiti l&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento <strong>adotta apposite linee guida</strong> che orientino le imprese nell&#8217;adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online” (cfr. art. 21). </em>L’AGCM avrà un ulteriore compito di monitoraggio annuale sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.</p>



<p>Da quanto sinora descritto, appare chiaro che ci siano <strong>diverse criticità applicative</strong> oltre a considerevoli zone grigie e <strong>sovrapposizioni concettuali</strong> – si veda la coincidenza tra vetustà ed illiceità della recensione – che il legislatore pare aver sottovalutato.</p>



<p>Allo stato, possiamo (forse) fare affidamento sulle future linee guida demandate all’AGCM, con la speranza che quest’ultima sia in grado di colmare – o quantomeno limitare e correggere – le disattenzioni del legislatore.</p>
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			</item>
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		<title>Danno da vacanza rovinata. Le tutele previste quando anche la vacanza diventa un problema</title>
		<link>https://www.studiolegalecarlini.it/2209-2/</link>
					<comments>https://www.studiolegalecarlini.it/2209-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarliniDev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Nell’attuale immaginario collettivo le vacanze sono considerate occasione di svago irrinunciabile per evadere dalla quotidianità. Tuttavia, a volte, anche le vacanze possono diventare motivo di stress: un volo cancellato, disservizi durante le attività programmate, divergenza tra l’alloggio prenotato e quello assegnato. In tal caso, lo sventurato turista potrà agire per il risarcimento del danno non [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nell’attuale immaginario collettivo le vacanze sono considerate occasione di svago irrinunciabile per evadere dalla quotidianità. Tuttavia, a volte, anche le vacanze possono diventare motivo di stress: un volo cancellato, disservizi durante le attività programmate, divergenza tra l’alloggio prenotato e quello assegnato.</p>



<p>In tal caso, lo sventurato turista potrà agire per il risarcimento del danno non patrimoniale: il cosiddetto <strong><em>danno da vacanza rovinata</em></strong>.</p>



<p>La norma di riferimento è il Decreto legislativo 23 maggio 2011&nbsp;n. 79 – cosiddetto Codice del Turismo, che all’art. 33 definisce il concetto di <em>“pacchetto turistico”</em>. Difatti, <strong>il presupposto</strong> per agire è di <strong>aver acquistato un</strong> cosiddetto <strong><em>“pacchetto turistico”</em></strong>, ovvero la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, per come meglio precisato al citato art. 33 del Codice del Turismo alla cui lettera integrale si rinvia.</p>



<p>Quanto al <strong>concetto di danno</strong>, l’art. 46 del predetto Codice del Turismo sancisce che: “<em>nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, <strong><u>oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto</u></strong>, un &nbsp;</em><strong><em><u>risarcimento del danno</u></em></strong><em><u>&nbsp;<strong>correlato al tempo di</strong>&nbsp;</u></em><strong><em><u>vacanza</u></em></strong><em><u>&nbsp;<strong>inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta</strong></u>”.</em></p>



<p>Dunque, già dal tenore letterale della norma, si comprende che il risarcimento del danno non sarà immediato. <em>In primis</em>, l’inadempimento subito dal turista <strong><em>non</em> </strong>dovrà essere di<strong> <em>“scarsa importanza”</em></strong>, ovvero il danno dovrà necessariamente superare una certa soglia di tolleranza minima; <em>in secundis</em>, &nbsp;l’occasione perduta dovrà essere <strong><em>irripetibile.</em></strong></p>



<p><strong>Tali concetti appaiono, a chi scrive, dai confini piuttosto labili: come può individuarsi tale <em>“importanza dell’inadempimento”</em> e/o tale <em>“soglia di tolleranza”</em>? Quale sarebbe <em>“un’occasione irripetibile”</em>?</strong></p>



<p>Facciamo degli esempi. L’occasione unica ed irripetibile potrebbe riconoscersi in un viaggio di nozze – che si presume sarà unico nella vita – o in un viaggio organizzato per altra ricorrenza speciale (e potenzialmente unica) quale una laurea o un anniversario. Tuttavia, a parere di chi scrive, si tratta di definizioni soggette a criteri interpretativi piuttosto liberi e rimessi alla valutazione del Giudice designato: la prevedibile conseguenza è una possibile disparità di trattamento dipendente da tali esiti interpretativi.</p>



<p>Si riporta di seguito una chiarificatrice <strong>ordinanza </strong>della<strong> Corte di Cassazion</strong>e, Sez. III civile, del 28 dicembre <strong>2024, &nbsp;n. 34780</strong>:</p>



<p><em>“secondo la giurisprudenza di questa Corte <strong>il danno non patrimoniale</strong> derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona <strong>è risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale</strong>, che <strong>la lesione</strong> dell’interesse <strong>sia grave</strong>, nel senso che l’offesa <strong>superi la soglia minima di tollerabilità</strong> imposta dai doveri di solidarietà sociale, che <strong>il danno non sia futile</strong>, e, cioè, <strong>non</strong> consista in <strong>meri disagi o fastidi</strong>, e che, infine, vi sia <strong>specifica allegazione</strong> del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (cfr.&nbsp;</em><a href="4770647;3"><em><mark style="color:#000000" class="has-inline-color">Cass., 29/11/2023, n. 33276</mark></em></a><em>, che ha cassato la sentenza di merito con cui, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al&nbsp;</em><a href="99364;1"><em><mark class="has-inline-color has-ast-global-color-4-color">Regolamento CE n. 261 del 2004</mark></em></a><em>, era stato negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo; nello stesso senso v.&nbsp;</em><a href="4884073;3"><em><mark class="has-inline-color has-ast-global-color-4-color">Cass., 31/05/2024, n. 15352</mark></em></a><em>, in cui è stato ribadito che il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, <strong>dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito</strong>, sia la sussistenza di un pregiudizio, non consistente in meri disagi o fastidi, legato da un <strong>nesso di causalità</strong> giuridica all&#8217;evento di danno; in precedenza, v.&nbsp;</em><a href="3904843;3"><em><mark class="has-inline-color has-ast-global-color-4-color">Cass., 12/11/2019, n. 29206</mark></em></a><em>);</em></p>



<p><em>in tale cornice ricostruttiva, è stato chiarito che <strong>il danno non patrimoniale da vacanza rovinata</strong> costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell&#8217;</em><a href="28206;1"><em><mark class="has-inline-color has-ast-global-color-4-color">art. 2059 cod. civ.</mark></em></a><em>, e, pertanto, è risarcibile all&#8217;esito del <strong><u>riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno</u></strong>, da apprezzarsi alla stregua del <strong><u>bilanciamento del principio di tolleranza</u></strong> delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti (</em><a href="4733761;3"><em><mark class="has-inline-color has-ast-global-color-4-color">Cass., 07/09/2023, n. 26142</mark></em></a><em>, in punto di danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell&#8217;incendio propagatosi da un terreno limitrofo)”.</em></p>



<p>Ciò precisato, l’alea di discrezionalità concessa al Giudice si estende ulteriormente all’atto della <strong>quantificazione del danno</strong> che il turista sia riuscito a provare: detta quantificazione, difatti, verrà effettuata <strong><em>secondo equità </em></strong>quindi <strong><em>secondo l’equo apprezzamento del Giudice</em></strong> il quale potrà far riferimento anche a criteri presuntivi.</p>



<p>Inoltre &#8211; come preannunciato &#8211; il danno non potrà liquidarsi <em>in re ipsa</em>, bensì dovrà provarsi. L’<strong>onere della prova</strong> grava ovviamente sullo sfortunato turista: questi dovrà documentare il danno subito (ad esempio: conservando scontrini, prove del disservizio, raccogliendo testimonianze, realizzando report fotografici dell’inadempimento subito e simili). Ma anche sotto questo profilo sorge spontanea una riflessione: per potersi eventualmente tutelare da un futuro danno, il malcapitato turista non dovrebbe “abbassare la guardia” neppure durante la vacanza.</p>



<p>Ed inoltre, come si potranno dimostrare i <strong><em>disagi emotivi</em></strong> derivanti dalla “vacanza rovinata” trattandosi di <strong><em>stati psichici</em></strong>? &nbsp;Un ottimo spunto è stato offerto dalla recente sentenza n. 412 del 21.02.2025, emessa dal Tribunale Civile di Verona (sez. III):</p>



<p>“<em>In tema di contratti di viaggio, deve essere riconosciuto il danno da vacanza rovinata, la cui prova può ritenersi fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell&#8217;inadempimento da parte del tour operator del contratto di pacchetto turistico, <strong>non potendo formare oggetto di prova diretta gli <u>stati psichici</u> del turista</strong>, <strong><u>desumibili</u></strong>, peraltro, <strong><u>dalla mancata realizzazione della &#8220;finalità turistica</u>&#8221; e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello <u>scopo vacanziero</u>”.</strong></em><strong><em></em></strong></p>



<p>Infine, altra circostanza che lo sfortunato turista dovrà considerare è legata alla <strong>prescrizione</strong> del diritto al risarcimento del danno. Il già citato art. 46 del Codice del Turismo, al secondo comma, prescrive che lo stesso <em>“si prescrive <strong>in tre anni</strong>, ovvero nel più lungo periodo per il&nbsp;risarcimento del danno&nbsp;alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, <strong>a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza</strong>”.</em></p>



<p></p>
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		<title>I criteri di revisione dell’assegno divorzile: fatti sopravvenuti e conseguente effettiva alterazione dell’equilibrio economico-patrimoniale imposto dalla sentenza di divorzio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CarliniDev]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 12:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Immaginiamo che, con la sentenza che definisca il divorzio, una parte sia condannata al pagamento di un assegno divorzile in favore dell’ex coniuge oltre al mantenimento della prole e che, successivamente, la condizione dell’obbligato si evolva (ad esempio, per intervenuto pensionamento e conseguente riduzione degli introiti mensili). In tal caso, sarà possibile ottenere una revisione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Immaginiamo che, con la sentenza che definisca il divorzio, una parte sia condannata al pagamento di un assegno divorzile in favore dell’ex coniuge oltre al mantenimento della prole e che, successivamente, la condizione dell’obbligato si evolva (ad esempio, per intervenuto pensionamento e conseguente riduzione degli introiti mensili).</p>



<p>In tal caso, sarà possibile ottenere una revisione dell’equilibrio imposto con la sentenza di divorzio anche se passata in giudicato? La risposta è affermativa per il pacifico principio <strong><em>“giudicato rebus sic stantibus”, </em></strong>ma ad alcune condizioni come ha da ultimo chiarito la Corte di Cassazione con la recente <strong>Ordinanza n. 303/2026 del 07.01.2026</strong>.</p>



<p>Preliminarmente, il Giudice adito per la revisione <em>“<strong>non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti</strong>, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, <strong><u>potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato</u></strong>”.</em></p>



<p>Dunque il Giudice per la revisione dovrà valutare – quale presupposto per l’accoglimento della domanda – se si siano verificati<strong> fatti sopravvenuti al giudicato</strong>; passerà poi all’esame della fondatezza della domanda, ovvero valuterà <strong>l’idoneità di tali fatti ad alterare – in modo effettivo e significativo – l’assetto economico-patrimoniale stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio</strong>, sulla base di una <strong>valutazione comparativa</strong> delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.</p>



<p>Dunque, dovrà accertarsi il <strong>nesso di causalità</strong> tra i fatti sopravvenuti e la nuova asserita situazione economica instauratasi (<em>cfr. </em>Cass., Sez.. I civ., ord. n. 354 del 10.01.2023).</p>



<p>Non da meno, tale valutazione in sede di revisione dovrà tenere conto della <strong>funzione in concreto svolta dall’assegno divorzile</strong> &#8211; secondo la celebre sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite &#8211; ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è finalizzata ad accertare se l’eventuale disparità esistente al momento dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare.</p>



<p>Ed allora, in sede di revisione, il Giudice effettuerà <strong>tale comparazione</strong> delle condizioni degli ex coniugi, <strong><em>“ma solo nel ristretto ambito reso necessario dagli stessi fatti</em> (sopravvenuti)</strong>,<em> verificando se quest’ultimi abbiano causato una modifica dell’equilibrio determinato dal provvedimento impugnato, <strong>riscontrando il relativo nesso di causalità</strong>” (cfr. </em>Cass., Sez. I civ., ordinanza n. 303/2026 del07.01.2026).</p>



<p>Chiariti i presupposti per la revisione, veniamo all’esame del caso affrontato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza n. 303/2026. Ivi si contestava la decisione della Corte di Appello, la quale aveva sensibilmente ridotto l’importo dell’assegno divorzile e del contributo per le spese straordinarie delle figlie, tenuto conto della sola riduzione dell’entrata mensile a seguito del pensionamento del soggetto onerato. Non era stato valutato che l’obbligato avesse ricevuto un’ingente eredità e che (seppur ora pensionato) la sua condizione economico-patrimoniale, considerata nel suo complesso, non avesse subito un cambiamento tale da alterare gli equilibri economici fissati nella sentenza divorzile e, quindi, da giustificare una tale revisione – in riduzione – dell’assegno e del contributo alle spese straordinarie per la prole.</p>



<p>La Suprema Corte, investita della questione, ha ribadito che la revisione della sentenza divorzile possa accogliersi <strong>solo laddove</strong> si pervenga alla <strong>considerazione, certa e provata, che i fatti sopravvenuti allegati dal richiedente la revisione abbiano alterato – ed in che misura – gli equilibri economico-patrimoniali derivanti dalla sentenza</strong> di divorzio.</p>



<p>Peraltro, in forza del <strong>principio di proporzionalità</strong> (tra l’assegno divorzile ed il contributo al mantenimento della prole, rispetto alla capacità reddituale degli ex coniugi), <strong>la riduzione e/o l’aumento</strong> degli oneri economici imposti dalla sentenza oggetto di revisione dovrà essere<strong> direttamente proporzionale alla misura in cui i fatti sopravvenuti abbiano inciso nell’assetto degli equilibri </strong>di cui sopra.</p>



<p>Concludendo, eventi successivi alla sentenza definiva – come un cambiamento lavorativo o un diverso reddito dell’obbligato – non determineranno automaticamente una revisione della sentenza divorzile, se non all’esito dell’attenta valutazione sinora descritta.</p>
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		<title>Divorzio e TFR. Il beneficio dell’assegnazione di una percentuale del TRF quale misura di protezione e solidarietà economica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CarliniDev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 13:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[L’attribuzione del beneficio di una percentuale del TFR all’ex coniuge non è “un esproprio illegittimo” bensì “uno strumento per attuare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi”:così si è espressa la Suprema Corte nella recentissima Ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025, incentrata sull’esame dell’art. 12 bis della legge n. 898 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’attribuzione del beneficio di una percentuale del TFR all’ex coniuge <strong>non è <em>“un esproprio illegittimo”</em></strong> bensì “<strong><em>uno strumento per attuare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi”</em></strong>:così si è espressa la Suprema Corte nella recentissima Ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025, incentrata sull’esame dell’art. 12 bis  della legge n. 898 del 1970, introdotto dall&#8217;art. 16 della legge n. 74 del 1987. </p>



<p>Il predetto articolo prevede che: <em>&#8220;(i)l coniuge nei cui confronti sia stata <strong>pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione</strong> degli effetti civili del matrimonio <strong>ha diritto</strong>, <strong>se non passato a nuove nozze</strong> e <strong>in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell&#8217;art. 5</strong>, <strong>ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto</strong> percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio&#8221;.</em></p>



<p>Di tal modo, il legislatore ha esteso l’ambito dei diritti di tipo patrimoniale in capo al coniuge divorziato al verificarsi di tre presupposti: 1) il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; 2) il mancato passaggio a nuove nozze del coniuge richiedente; 3) la titolarità, in capo a questi, dell’assegno divorzile ex art. 5, comma 6.</p>



<p>La Cassazione ha chiarito la <em>ratio</em> sottesa a tale norma, ovvero <em>“il <strong>rispetto della</strong> <strong>solidarietà economica</strong> che si instaura tra i coniugi durante la convivenza e rispondente alla stessa natura giuridica dell&#8217;indennità di liquidazione percepita a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro”</em>.</p>



<p>Dunque la spettanza del TFR dipende dalla titolarità dell’assegno divorzile il quale, a sua volta, si distingue in una componente/funzione assistenziale (nel caso in cui il coniuge beneficiario non abbia i mezzi adeguati per una dignitosa esistenza e non possa procurarseli per ragioni oggettive) ed una componente/funzione compensativo-perequativa (per compensare i sacrifici fatti durante la vita matrimoniale).</p>



<p>Tuttavia <strong>tale distinzione – assistenziale, perequativo/compensativa – si perde in sede di assegnazione del TFR </strong>o, meglio,<strong> non rileva nella valutazione del Giudice</strong>. La Suprema Corte ha precisato che <em>“<strong>il giudice non può</strong> (…) <strong>inserire una distinzione,</strong> all&#8217;interno della disposizione, <strong>parametrata sulla funzione in concreto rivestita dall’assegno stesso</strong>, fino al punto di escludere la partecipazione alla quota di trattamento di fine rapporto là dove l’assegno post-matrimoniale, di importo modesto, sia stato accordato sulla base di una esigenza assistenziale pura, senza che ricorresse anche una esigenza compensativa o perequativa”</em>.</p>



<p>Dunque si riconosce al Giudice di merito un margine di elasticità piuttosto elevato. Del resto, pensare il contrario non rispetterebbe la <em>ratio</em> della norma.</p>



<p>Più precisamente l’assegnazione di una quota del TFR rappresenta “<strong><em>uno strumento per attuare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi”</em></strong>, finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio. Ciò risponde alla più generale finalità di riconoscere <strong><u>una misura di protezione e di solidarietà</u></strong> a tutela del coniuge debole titolare di assegno di divorzio.</p>



<p>Concludendo, la <em>filosifia </em>sottostante è quella di ritenere che la <strong>retribuzione goduta da un coniuge</strong> &#8211; e corrisposta, parzialmente, in via differita &#8211; <strong>sia stata possibile anche grazie </strong>ad un regime familiare <strong>improntato alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla contribuzione ai bisogni della stessa.</strong></p>
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		<title>“Legge semplificazioni”: l’illusione di aver risolto il problema della discontinuità delle trascrizioni nei registri immobiliari</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CarliniDev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 16:07:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La Legge 182/2025 (anche nota come “legge semplificazioni”), in vigore dal 18 dicembre 2025, nasce dall’ambiziosa intenzione di garantire la pubblicità immobiliare anche in situazioni complesse come gli acquisti derivanti da successione. L’esigenza nasce, ad origine, dalla logica dei registri immobiliari italiani fondati sul principio di continuità delle trascrizioni, per cui non è sufficiente acquistare un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La <strong>Legge 182/2025</strong> (anche nota come <em>“legge semplificazioni”</em>), in vigore dal 18 dicembre 2025, nasce dall’ambiziosa intenzione di garantire la pubblicità immobiliare anche in situazioni complesse come gli acquisti derivanti da successione.</p>



<p>L’esigenza nasce, <em>ad origine</em>, dalla logica dei registri immobiliari italiani fondati sul principio di <strong>continuità delle trascrizioni</strong>, per cui non è sufficiente acquistare un immobile, ma è necessario trascrivere l’atto di acquisto nei summenzionati registri. Se manca un solo passaggio di tale sequenza di trascrizioni, l’acquisto (ed il relativo diritto di proprietà) non sarà opponibile a terzi.</p>



<p>Trattasi di un <strong>rischio particolarmente rilevante e frequente</strong> quando l’acquisto immobiliare proviene da <strong>successioni ereditarie</strong>, in particolare quando – come spesso accade – l’erede disponga del bene senza procedere con tale passaggio, realizzando un’accettazione dell’eredità tacita o <em>facta concludentia</em>. In questi casi, non esistendo materialmente un atto da trascrivere, si interrompe la continuità della proprietà di un certo immobile, con relative conseguenze nefaste nelle successive vendite.</p>



<p>È proprio su questa criticità che il legislatore ha inteso intervenire con l’<strong>art. 41 </strong>della citata legge:<em>“La trascrizione può essere richiesta anche<strong><u> sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall&#8217;erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredità</u></strong> ai sensi dell&#8217;articolo 476 o l&#8217;avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell&#8217;articolo 485”.</em></p>



<p>In sintesi, l’erede o un suo successore a titolo universale potranno recarsi innanzi ad un Notaio rendendo una <strong><u>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</u></strong>. Di tal maniera, si consentirà: la trascrizione da parte del Conservatore dei Registri immobiliari; la continuità nelle trascrizioni; la compravendita del bene immobile in questione con tutte le garanzie del caso per l’acquirente.</p>



<p>Apparentemente, potrebbe definirsi una novella rivoluzionaria. Tuttavia, a par di chi scrive e pur apprezzando l’iniziativa legislativa, <strong>non possiamo illuderci in tal senso</strong>. Difatti, allo stato è stato <strong>sottovalutato un altro importantissimo ambito</strong> in cui la discontinuità delle trascrizioni costituisce un problema spesso insormontabile e sul quale sarebbe stato opportuno prevedere uno specifico intervento: quello delle <strong><u>esecuzioni immobiliari</u></strong>.</p>



<p>Come è noto agli esperti del settore, l’art. 567 II comma c.p.c. prescrive che il creditore procedente e che richieda la vendita, debba provvedere a depositare – entro il termine dell’art. 497 c.p.c. – l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate <strong><u>nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento</u></strong> o – in alternativa a predetta documentazione – un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali  e dei registri immobiliari.</p>



<p>E allora una domanda sorge spontanea: <strong><em>che succede se, in caso di discontinuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento, sia proprio il nostro debitore esecutato ad assumere la veste di erede ai sensi dell’art. 41 legge 182/2025</em></strong>? La risposta è chiara: l’erede si guarderà bene dall’effettuare qualsiasi dichiarazione di atto notorio, funzionale alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità in forza della quale gli sia pervenuto l’immobile oggetto di pignoramento. Il tutto con conseguente impossibilità – di massima – di proseguire l’esecuzione. A nulla sarà servito, quindi, il recente intervento legislativo che – almeno per ora – parrebbe esser stato definito rivoluzionario.</p>
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		<title>Screenshot del messaggio WhatsApp: piena prova nel giudizio civile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CarliniDev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Il sistema di messaggistica tramite WhatsApp è oramai parte della nostra quotidianità, nella vita privata e non solo, diventando anche uno strumento di&#160; lavoro essenziale. Se da un lato ha facilitato e velocizzato le nostre comunicazioni, dall’altro lato, un messaggio “sbagliato” o “di troppo” potrebbe costare caro. In una recentissima ordinanza emessa dalla Suprema Corte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il sistema di messaggistica tramite WhatsApp è oramai parte della nostra quotidianità, nella vita privata e non solo, diventando anche uno strumento di&nbsp; lavoro essenziale. Se da un lato ha facilitato e velocizzato le nostre comunicazioni, dall’altro lato, un messaggio “sbagliato” o “di troppo” potrebbe costare caro.</p>



<p>In una recentissima ordinanza emessa dalla <strong>Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Ord. n. 1254/2025, pubbl. 18.01.2025)</strong> la conversazione WhatsApp, intrattenuta tra il debitore ed il creditore, ha contribuito – in via non esclusiva, per come si preciserà di seguito – alla prova dell’esistenza vuoi dell’obbligazione vuoi del suo inadempimento.</p>



<p>Esaminiamo il caso.</p>



<p>Al termine del giudizio di primo grado, avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una società quale corrispettivo per la fornitura ed installazione di serramenti, il Tribunale adito accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione in quanto non riteneva provato il credito azionato. Al contrario, la Corte di Appello confermava il decreto ingiuntivo: proprio in un messaggio WhatsApp l’ingiunto confermava la debenza dell’importo indicato nella fattura da cui scaturì il decreto ingiuntivo.</p>



<p>A seguito del ricorso promosso dal debitore, la questione giungeva innanzi alla <strong>Suprema Corte </strong>che <strong>riconosceva legittimo l’iter seguito dalla Corte di Appello </strong>nel ritenere che<strong> la prova della pattuizione del <em>quantum </em>preteso dal creditore in sede monitoria fosse stata desunta mediante testimonianza, come corroborata dal contenuto conforme del WhatsApp</strong> inviato dal committente.</p>



<p>La recentissima ordinanza testualmente riporta: <em>“quanto alla contestazione del messaggio WhatsApp prodotto, si rileva che i messaggi <strong><u>“WhatsApp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale</u></strong> e, dunque, <strong>possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica</strong>, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “WhatsApp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi”</em> <strong>(Cass. Sez. U., Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).</strong></p>



<p>Dunque, veniva espressamente riconosciuta la validità ai fini probatori della (ri)produzione di chat WhatsApp e dei relativi screenshot.</p>



<p>Inoltre, prosegue la Suprema Corte precisando che: <em>“in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – <strong><u>e così i messaggi WhatsApp</u></strong> – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, <strong><u>seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.</u></strong> e, pertanto, <strong><u>forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime</u></strong> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023)”.</em></p>



<p>Ciò premesso, alla stregua delle statuizioni della Suprema Corte, potranno distinguersi due casi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il primo, qualora la produzione in giudizio dei messaggi WhatsApp non venisse contestata dalla parte avversaria, le chat farebbero piena prova dei fatti in essi riprodotti;</li>



<li>il secondo, invece, laddove la controparte ne contestasse la conformità ai fatti o cose rappresentate, sarà il Giudicante a dover valutare se detta contestazione sia effettivamente fondata o, al contrario, pretestuosa e/o generica (a titolo esemplificativo, non sarebbe efficace la contestazione dell’utilizzabilità processuale del documento in sé, in luogo dell’eccezione della natura artefatta del relativo contenuto).</li>
</ul>



<p>Tuttavia, pare necessario formulare un’osservazione prima di concludere riconoscendo lo screenshot di un messaggio come “piena prova”. Difatti, nell’ordinanza in esame, la Cassazione ha altresì precisato che: <em>“<strong>il messaggio utilizzato non ha avuto una rilevanza decisiva al fine di ritenere provato il quantum</strong> della fornitura e della posa in opera dei serramenti (che, contrariamente all’assunto del ricorrente, non è stato basato sul riconoscimento di debito desumibile da tale messaggio), bensì – <strong>ben più limitatamente</strong> – tale “documento” <strong><u>ha costituito un elemento indiziario utilizzato per suffragare l’attendibilità della testimonianza resa”</u>.</strong></em> Precisazione, quest’ultima, non irrilevante.</p>



<p>Si può osservare come la Suprema Corte, dapprima, abbia riconosciuto al messaggio WhatsApp il valore di piena prova ma, poi, abbia deciso di concludere minimizzandone la portata probatoria e precisando che, nel caso in esame, lo screenshot sia stato valutato solo come un elemento indiziario teso a suffragare una testimonianza già assunta.</p>



<p>Si ha dunque motivo di ritenere che siffatta recentissima pronuncia, nel fare accenno al valore indiziario di suddetto screenshot, potrebbe dare adito a distinte interpretazioni sul valore probatorio della messaggistica – ad esempio – a seconda che sia isolatamente prodotta in giudizio o che, invero, sia concorrente con altre prove.</p>
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		<title>Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: un’opportunità ed incoraggiamento – solo parziale – per gli Armatori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CarliniDev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 12:16:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il D.L. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 con decorrenza dal 25.03.2012, recante“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, &#160;ha introdotto all’interno del Codice della nautica da diporto alcune disposizioni di semplificazione. Di nostro interesse è l’articolo 59-ter del citato decreto, che ha aggiunto al D. Lgs. 171/2005 (Codice [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il D.L. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 con decorrenza dal 25.03.2012, recante<em>“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”</em>, &nbsp;ha introdotto all’interno del Codice della nautica da diporto alcune disposizioni di semplificazione. Di nostro interesse è l’articolo 59-<em>ter </em>del citato decreto, che ha aggiunto al D. Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) l’articolo 49-<em>bis</em> il quale disciplina il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la previsione di uno speciale regime fiscale dei proventi derivanti da tale attività che, al ricorrere di determinate condizioni, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva.</p>



<p>Ebbene, il citato articolo 49-<em>bis</em> del D. Lgs 171/2005 al comma 1 stabilisce che: <em>“<strong><u>al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico</u></strong>, <strong>il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto (…), <u>iscritte nei registri nazionali</u>, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità.</strong> <strong><u>Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità</u></strong>”</em>. </p>



<p>Esaminiamo <strong>nel merito la disciplina.</strong></p>



<p><strong><em>In primis</em>, detta attività di noleggio occasionale non può costituire, per espressa definizione legislativa, un “</strong><em><strong>uso commerciale dell’unità</strong></em><strong>” ed i proventi, solo laddove la durata dei contratti non superiori complessivamente i 42 giorni, possono essere assoggettati ad una imposizione sostitutiva del 20% </strong>con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute.</p>



<p>Come accennato, la possibilità del<strong> noleggio occasionale </strong>è stata prevista<strong> solo per due delle tre categorie di unità da diporto, con esclusione dei natanti:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>quanto alle <strong><em>imbarcazioni da diporto</em></strong>, il comando e la condotta possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con l’unico requisito del possesso – da almeno tre anni – della patente nautica, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Si precisa che la previsione del requisito temporale dei tre anni è stata aggiunta dal D. Lgs. 160/2020 (<em>Cfr</em> art. 20 – testo in vigore dal 22.12.2020);</li>



<li>quanto alle <strong><em>navi da diporto</em></strong>, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto; inoltre, laddove sia impiegato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono ricomprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio (con conseguente applicazione della relativa disciplina).</li>
</ul>



<p>Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale od in copia conforme.<strong></strong></p>



<p>Inoltre,<strong> la regolarità del noleggio è subordinata alla previa comunicazione – mediante modalità telematiche – all’Agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail nel caso di impiego di personale.</strong></p>



<p>Ma veniamo alla<strong> <em>ratio </em>della norma. </strong>Come espressamente dichiarato, l’intervento legislativo è stato adottato <strong>“<em><u>al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico</u>”: </em></strong>in tal modo,<strong> agli Armatori sarebbe stata riconosciuta l’opportunità di rientrare dei costi di gestione e manutenzione delle proprie unità, noleggiando le stesse nei periodi di inutilizzo personale.</strong></p>



<p>Tuttavia, pare a chi scrive che il legislatore abbia raggiunto il predetto scopo solo parzialmente.</p>



<p>Difatti, come accennato, il noleggio occasionale è consentito unicamente per le imbarcazioni o navi da diporto iscritte nei registri nazionali (Cfr. art. 49-<em>bis</em>&nbsp;del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171), <strong><em><u>restando dunque esclusi i natanti</u></em>.</strong> Seguendo la <em>ratio</em> della norma, può effettivamente riconoscersi che i costi di gestione e manutenzione di un natante siano ridotti rispetto agli altri due tipi di unità da diporto: ciononostante, non può non evidenziarsi una disparità di trattamento e, si azzarda, un vuoto normativo per tale terza categoria. Il tutto a discapito dei relativi Armatori i quali, pur non utilizzando i propri natanti per lunghi periodi all’anno, &nbsp;ne dovranno comunque sopportare&nbsp; i relativi costi e spese senza poter contare su un loro successivo recupero per il tramite di attività quali il noleggio occasionale.</p>



<p>Secondo la dottrina, un <strong><em>escamotage</em></strong> per poter ovviare a tale <strong><em><u>“difetto di tutela” per la categoria dei natanti</u></em></strong>, è stato sinora rinvenuto nell’<strong><em>immatricolazione</em></strong> degli stessi che, di conseguenza, verrebbero categorizzati come imbarcazione da diporto e, per l’effetto, rientrerebbero in una delle categorie autorizzate al noleggio occasionale. Trattasi, tuttavia, di prassi pressoché rara in quanto comportante anch’essa costi che non ne rendono appetibile la percorribilità.</p>



<p>E, non da ultimo, lo speciale regime fiscale dei proventi derivanti da tale attività è riservato unicamente a quelli derivanti da <strong><em><u>contratti non superiori a complessivi 42 giorni</u></em></strong>: altra limitazione che appare allo Scrivente in contrasto con la dichiarata ratio della novità normativa. Peraltro, si ipotizza che siffatta limitazione potrà dare adito a prevedibili <em>“noleggi occulti”</em> protratti oltre il limite temporale stabilito.</p>



<p>Concludendo, atteso che il dichiarato scopo del legislatore sarebbe stato quello di agevolare il mondo della nautica ed il turismo nautico – quindi di infondere fiducia negli Armatori – non si comprende la scelta di escludere la categoria dei natanti da siffatta opportunità di noleggio occasionale laddove il legislatore avrebbe potuto, al contrario, estendere il <em>favor</em> a tutte le tre categorie di unità da diporto e, magari, graduarne la portata sulla base (<em>ex plurimis</em>) dell’esosità dei costi di manutenzione della specifica unità. Identica osservazione per la limitazione temporale dei 42 giorni complessivi per accedere allo speciale regime fiscale: tenendo conto che nella maggioranza dei casi le unità da diporto vengono impiegate, per utilizzo personale, pressoché per qualche settimana nel periodo estivo e che, per il resto dell’anno, non sono che una spesa per gli Armatori, deve intendersi davvero limitante, nonché poco appetibile, l’imposizione dei 42 giorni complessivi.</p>
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		<title>Convivenza prematrimoniale: elemento da valutare nell’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CarliniDev]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 17:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la recentissima sentenza n. 35385 del 18.12.2023 la Cassazione – S.U. – ha segnato una svolta epocale nel diritto di famiglia che, ancora una volta, è stato protagonista di un’evoluzione per via (solo) giurisprudenziale. Secondo gli Ermellini: “Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con la recentissima sentenza n. 35385 del 18.12.2023 la Cassazione – S.U. – ha segnato una svolta epocale nel diritto di famiglia che, ancora una volta, è stato protagonista di un’evoluzione per via (solo) giurisprudenziale.</p>



<p>Secondo gli Ermellini: <em>“Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio </em><em>sia stato preceduto da</em><em>&nbsp;una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i </em><em>caratteri </em><em>di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche,</em><strong><em><strong>&nbsp;</strong></em></strong><strong><em><strong>qualora vi sia</strong></em></strong><strong><em><strong>&nbsp;</strong></em></strong><strong><em>una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quell</em></strong><strong><em>’</em></strong><strong><em>unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno</em></strong><strong><em>. </em></strong><em>E’ necessario</em><em>&nbsp;</em><em>verificare</em><em>&nbsp;</em><em>l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano co</em><em>nformat</em><em>o la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegar</em><em>e </em><em>sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio” </em><strong><em>(Cfr. Cass.</em></strong><strong><em>&nbsp;Civ.,</em></strong><strong><em>&nbsp;S.U.</em></strong><strong><em>.</em></strong><strong><em>&nbsp;n. 35385</em></strong><strong><em>&nbsp;del</em></strong><strong><em>&nbsp;18.12.2023).</em></strong><strong><em></em></strong></p>



<p>Principio di diritto, quello enunciato dalle S.U., assolutamente condivisibile. La pronuncia trae origine dal ricorso di una donna che lamentava l’omesso&nbsp;esame&nbsp;&#8211;&nbsp;da parte del Tribunale e della Corte d’Appello&nbsp;&#8211;&nbsp;nella definizione dell’assegno divorzile del periodo di convivenza prematrimoniale (di ben sette&nbsp;anni!) nel quale era peraltro nato il figlio della coppia. Il difensore della donna eccepiva – a parere di chi scrive, correttamente &#8211;&nbsp;che <em>“non vi sarebbero differenze tra il comportamento dei coniugi nella fase prematrimoniale e in quella coniugale, soprattutto con riguardo alle scelte comuni di organizzazione della vita familiare e riparto dei rispettivi ruoli”. </em>Ebbene, la Cassazione condivideva pienamente la lettura della ricorrente decretando che,&nbsp;nel verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno al coniuge economicamente più debole – nel contesto della solidarietà post coniugale – si&nbsp;debbano tenere&nbsp;in considerazione anche le scelte compiute dalla coppia nel periodo di convivenza prematrimoniale.</p>



<p>Attesa l’evoluzione storico-culturale della nozione di famiglia e della conduzione della vita familiare stessa, quanto sostenuto dalla Suprema Corte ha segnato una svolta epocale che – si azzarda – è avvenuta con fin troppo ritardo. Sarebbe altresì auspicabile una presa di coscienza in tali termini anche da parte del Legislatore; del resto, come asserisce la Corte, “<strong><em>la nozione di famiglia è un concetto”</em></strong>&nbsp;che si compone di una <strong><em>“commistione di fatto</em></strong>&nbsp;&#8211; ovvero, la convivenza prematrimoniale &#8211; <strong><em>e di diritto”</em></strong>&nbsp;&#8211; ossia, il vincolo matrimoniale che, peraltro, si sta tramutando in un passaggio sempre più solo eventuale &#8211; il tutto al di là della diversa composizione del nucleo familiare. E’ giunto il momento che anche il Legislatore ne prenda atto.</p>
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		<title>Sì al cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio in simultaneus processus: un’occasione di “risparmio di energie processuali”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CarliniDev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 16:08:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Con la recentissima sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 – emessa a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso – la Cassazione si è pronunciata esprimendo il seguente principio di diritto: “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con [&#8230;]]]></description>
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<p>Con la recentissima sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 – emessa a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso – la Cassazione si è pronunciata esprimendo il seguente principio di diritto: <em>“in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”</em>&nbsp;<strong>(Cfr. Cass., Sez. I civ., sent. n. 28727 del 16 ottobre 2023).</strong><strong></strong></p>



<p>L’intervento della Cassazione deriva da un caso giunto innanzi al Tribunale Civile di Treviso in cui una coppia chiedeva pronunciarsi la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Il Tribunale rimetteva dunque agli Ermellini il <strong><em>dilemma </em></strong>– nostro corsivo – circa l’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto di cui all’art. 473 bis.51 c.p.c.. E’ da ammettere che nell’ordinanza di rinvio il Tribunale di Treviso ha argomentato in modo tale da ingenerare nell’operatore del diritto quantomeno un dubbio circa l’ammissibilità del cumulo anche nei procedimenti a domanda congiunta. Ossia: <em>“la disciplina relativa al cumulo di domande di separazione e scioglimento – o cessazione degli effetti civili – del matrimonio è stata tenuta dal legislatore distinta dalla disciplina prevista in tema di procedimenti su domanda congiunta, regolati all’art. 473 bis.51 cod. proc. civ. A tale osservazione si aggiunge l’assenza di richiami espressi nell’art. 473 bis.51 cod. proc. civ. all’art. 473 bis.49 cod. proc. civ., con la conseguente operatività del criterio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi </em><em>n</em><em>olui</em><em>t</em><em>&nbsp;tacuit”</em>&nbsp;<strong>(Cfr. Trib. Treviso, ordinanza 31 maggio 2023, r.g. n. 2915/2023).</strong><strong></strong></p>



<p>Quanto poc’anzi esposto potrebbe logicamente condurre ad escludere il cumulo delle domande nei procedimenti a domanda congiunta: in tal senso si era espresso il Tribunale di Firenze motivando che l’ammissione del cumulo avrebbe condotto – in difetto di previsione normativa esplicita in tal senso e di una puntuale indicazione da parte della legge delega – alla deroga al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale<strong>&nbsp;(Cfr. Trib. Firenze, Sez. I civ., sent. n. 4458 del 15.05.2023).</strong></p>



<p>La Suprema Corte ha però respinto un siffatto orientamento accogliendo il cumulo anche nell’ipotesi non espressamente prevista dei procedimenti su domanda congiunta ex art. 473 bis.49 c.p.c., scongiurando qualsiasi <em>“pericolo di deroga”</em>&nbsp;al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale. Difatti, tra le motivazioni addotte nelle ben 27 pagine di sentenza, gli Ermellini precisano: <em>“</em><strong><em>i coniugi</em></strong><em>&nbsp;che propongono </em><strong><em>due domande</em></strong><em>&nbsp;congiunte di separazione e divorzio </em><strong><em>cumulate in simultaneus processus</em></strong><em>, </em><strong><em>non concludono in sede di separazione un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili”</em></strong><em>. </em>Proseguono sottolineando che – in caso di divorzio a domanda congiunta – l’accordo <em>“riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, </em><strong><em>essendo soggetto alla verifica del tribunale</em></strong><em>&nbsp;che, in materia, ha pieni poteri decisionali e non configura un’ipotesi in senso stretto di “divorzio consensuale”, analogo alla separazione consensuale (ove la pronuncia del tribunale è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall’esterno all’accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare), poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto concerne i figli e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimoniali, contrari a norme inderogabili (secondo orientamento giurisprudenziale) e/o (alla luce del dettato normativo) all’interesse dei figli”</em>.</p>



<p>Dunque, estendendo la possibilità di cumulo anche alle domande di separazione e divorzio “congiunte”, non si compromettono – a parere degli Ermellini – i succitati diritti indisponibili in quanto, in caso di procedimento di separazione o divorzio a domanda congiunta, <strong>l’accordo dei coniugi sull’intero assetto delle condizioni – che regolamenteranno la loro crisi attuale, nonché la vita futura – è sempre sottoposto al vaglio del Tribunale.</strong></p>



<p>In conclusione, a parere di chi scrive, non può che accogliersi il principio di diritto espresso dalla Cassazione in merito alla possibilità di cumulo delle domande – di separazione e divorzio – &nbsp;anche in sede congiunta: il tutto all’insegna dell’agognato <strong><em>“risparmio di energie processuali”</em></strong>. Forse, si azzarda, l’errore è stato commesso dal legislatore nel non prevedere espressamente il cumulo delle domande nella fattispecie di cui all’art. 473 bis. 1 c.p.c. – al pari dell’art. 473&nbsp;bis.49 c.p.c.. Un siffatto intervento avrebbe eliminato &#8211; ab origine&nbsp;&#8211; qualsiasi dubbio applicativo.</p>
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		<title>Assegno divorzile dall’importo “simbolico”: un escamotage per l’assegnazione della pensione di reversibilità o un’effettiva esigenza di sostentamento per l’ex coniuge superstite? Attenzione alle iniziative giudiziarie dell’INPS</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CarliniDev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 08:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Non è raro che gli ex coniugi si accordino – in vista di un vicendevole vantaggio – per un assegno divorzile di importo ridotto e/o simbolico, al fine di consentire al beneficiario dell’assegno di richiedere ed ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità alla scomparsa dell’obbligato al versamento. Tuttavia, tale volontà degli ex coniugi non sempre [&#8230;]]]></description>
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<p>Non è raro che gli ex coniugi si accordino – in vista di un vicendevole vantaggio – per un assegno divorzile di importo ridotto e/o simbolico, al fine di consentire al beneficiario dell’assegno di richiedere ed ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità alla scomparsa dell’obbligato al versamento. Tuttavia, tale volontà degli ex coniugi non sempre supera il vaglio dei Giudici e, in particolare, dell’INPS.</p>



<p>La <strong>Corte di Cassazione, Sezione Lavoro</strong>, è intervenuta con la recente <strong>sentenza 28.9.2020 n. 20477</strong>&nbsp;in tema di diritto del coniuge titolare di assegno di divorzio alla reversibilità della pensione del defunto ex coniuge, stabilendo un principio opposto rispetto a quanto pronunciato dalle Sezione Unite con la sentenza n. 159/1998.&nbsp;Nel caso di specie, una donna beneficiaria di assegno divorzile per l’importo di un dollaro all’anno (riconosciutole dal Tribunale Superiore della California) chiedeva al Tribunale dell’Aquila condannarsi l’INPS a corrisponderle una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto. Il Tribunale accoglieva la domanda; l’INPS adiva la Corte di Appello dell’Aquila che confermava la pronuncia. L’INPS impugnava dunque la sentenza per violazione dell’art 5 e 9 legge 898/1970 e 5 legge 263/2005 e la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso e rimetteva la causa alla Corte di Appello di Roma. Nello specifico, la Suprema Corte statuiva che: “<strong><em>il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità</em></strong>&nbsp;<strong><em>ex articolo 9 della Legge n. 898 del 1970 presuppone (anche ai sensi della norma interpretativa di cui all’articolo 5 della Legge n. 263 del 2005) non solo che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che detto assegno non sia fissato in misura simbolica, ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con la “ratio” dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge e non già nell’irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella già in godimento” (Cfr. Cass., Sez. lav., sent. n. 20477 del 28.09.2020).</em></strong></p>



<p>Dunque, affinché <strong>il diritto alla pensione di reversibilità possa essere riconosciuto, il richiedente dovrà essere titolare di un assegno divorzile di importo tale da contribuire al suo mantenimento e non per una cifra simbolica</strong>. Altrimenti – proseguono i Giudici di legittimità – si potrebbe assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l’ex coniuge onerato era in vita, quindi in totale contrasto con l’effettiva ratio dell’istituto. Sinteticamente: se un assegno dall’importo simbolico non può avere natura assistenziale né compensativo-retributiva e dal momento che, invero, la pensione di reversibilità ha proprio tale funzione assistenziale e compensativa, allora quest’ultima non deve essere riconosciuta.</p>



<p>Se, per un verso, le considerazioni della Suprema Corte possono condividersi, per altro verso deve destare la nostra attenzione – o, forse, preoccupazione – l’asserita irragionevolezza e/o ingiustizia del caso in cui la pensione di reversibilità assicuri all’ex coniuge una condizione di vita migliore di quella goduta grazie all’assegno divorzile: la sentenza del 2020 poc’anzi&nbsp;citata&nbsp;individua nell’importo dell’assegno divorzile un ulteriore presupposto per i riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità? Domanda che sorge spontanea e la cui risposta non è, ad oggi, di facile formulazione.</p>



<p>Senza dubbio si può supporre – o, meglio, temere – che l’INPS, atteso il diverso orientamento della Corte di Cassazione rispetto alle Sezioni Unite del 1998, adirà le più opportune sedi giudiziarie per ottenere pronunce che neghino il diritto alla pensione di reversibilità in tutti quei casi in cui l’importo dovuto sia superiore all’importo dell’assegno divorzile percepito quando era in vita l’obbligato. Il tutto ad esclusivo – e, si azzarda, indebito – vantaggio dell’INPS ed in danno, altrettanto esclusivo, dell’ex coniuge superstite il quale, alla scomparsa del coniuge onerato, rischierà di essere privato di qualsivoglia fonte di sostentamento.</p>



<p>Concludendo, è opportuno precisare che – in mancanza di una soglia minima prefissata dal legislatore – il concetto di “importo non simbolico” dell’assegno divorzile, al di fuori di casi come quello esaminato (un dollaro) in cui l’intesa dei coniugi di eludere la legge era ben evidente, porrà non pochi problemi interpretativi ed attuativi. Sarà complesso stabilire, a priori, un importo dell’assegno da cui possa discendere la certezza di assicurarsi, in un futuro più lontano possibile, la pensione di reversibilità dell’ex coniuge obbligato. O meglio, <strong>in mancanza di un preciso intervento del legislatore nel fissare tale soglia minima che garantisca </strong><strong><em>“la certezza del diritto alla reversibilità”, </em></strong><strong>sarà complesso garantire tutela a quegli ex coniugi superstiti che si trovino in un’effettiva situazione di indigenza economica.</strong><strong></strong></p>
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